I ciclisti possono circolare sul marciapiede in sella alla propria bici?
I ciclisti possono circolare sul marciapiede in sella alla propria bici solo nel caso in cui sullo stesso sia apposta la segnaletica indicante percorso pedonale e ciclabile (fig.92/b art.122 d.P.R. 495/1992) e non siano di intralcio o comportino pericolo per i pedoni.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere n. 4444 del 01.08.2012 si è così espresso:
I velocipedi sono tenuti a
circolare sulle piste ciclabili, qualora esistenti, ai sensi dell'art. 182, c.
9, del Codice; la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione è
assicurata dagli attraversamenti ciclabili, ai sensi dell'art. 146, c. 1, del
Regolamento.
Le lanterne semaforiche per
velocipedi possono essere impiegate solo in corrispondenza di piste ciclabili,
ai sensi dell'art. 41, c. 6, del Codice (Dls n. 285/1992) e dell'art. 163, c.
4, del Regolamento (DPR n. 495/1992).
Le piste ciclabili possono essere
realizzate in sede propria o in corsia riservata; quest'ultima può essere
ricavata su carreggiata stradale o su marciapiede, come indicato dall'art. 6,
c. 2, del "Regolamento recante norme per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", approvato con DM n.
557/1999.
In assenza di piste ciclabili i
velocipedi possono circolare sul marciapiede in promiscuo con i pedoni, alle
condizioni previste dall'art. 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999 (1), ovvero sulla
carreggiata stradale in promiscuo con i veicoli, al sensi del medesimo art. 4,
c. 6.
(Art. 4 comma 5 D.M. 557/1999 - Percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del d.P.R. n. 495/1992)
(Art. 4 comma 5 D.M. 557/1999 - Percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del d.P.R. n. 495/1992)
Dal combinato disposto delle
norme sopra citate discende che, qualora circolino in promiscuo con gli altri
veicoli, i velocipedi sono tenuti ad osservare le regole generali di circolazione;
in particolare alle intersezioni semaforizzate i ciclisti devono tenere il
comportamento di cui all'art. 41 cc. 9, 10 e 11.
Qualora circolino in promiscuo
con i pedoni, i ciclisti sono tenuti ad attraversare sugli attraversamenti
pedonali, che godono di precedenza ai sensi dell'art. 40, c. 11, del Codice; se
sono presenti lanterne semaforiche pedonali, ai sensi dell'art. 41, c. 15, i
ciclisti devono assumere il comportamento dei pedoni di cui al medesimo art.
41, c. 5, intendendo che sono fermi o attraversano quando c'è via libera per i
pedoni, senza necessariamente scendere dalla bicicletta; se necessario, devono
inoltre adottare il comportamento di cui all'art. 182, c. 4. (2)
In presenza di piste ciclabili,
munite di attraversamenti ciclabili che, ai sensi dell'art. 135, c. 15, del
Regolamento, devono essere sempre segnalati, se sono presenti le lanterne per
velocipedi il comportamento dei ciclisti sarà ancora quello di cui all'art. 41,
cc. 9, 10 e 11, del Codice, come prescritto dal medesimo art. 41, c. 14; in
assenza di lanterne per velocipedi, sugli attraversamenti ciclabili i
velocipedi godono della precedenza ai sensi dell'art. 40, c. 11.
Ove ricorra il caso, saranno
infine adottati i comportamenti di cui all'art. 377, cc. 2 e 7, del
Regolamento.
"omissis"
Al riguardo si osserva che, in
assenza di percorso promiscuo pedonale e ciclabile realizzato alle condizioni
di cui all'art. 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999, i conducenti di velocipedi
dovranno necessariamente procedere a piedi, in quanto non è consentita la
circolazione dei velocipedi sul marciapiede; l'attraversamento sulle strisce
pedonali in sella al velocipede è consentita assicurando tuttavia il rispetto
di quanto disposto dall'art. 182, c. 4.
1) Art. 4 comma 5 D.M. 557/1999 - Percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
2) Art. 182 comma 4 D.P.R. 495/1992 - I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
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1) Art. 4 comma 5 D.M. 557/1999 - Percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
2) Art. 182 comma 4 D.P.R. 495/1992 - I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
Salve mi dite dove è scritto sul cds quanto asserite?
RispondiEliminaGrazie
Andrea
"I ciclisti possono circolare sul marciapiede in sella alla propria bici solo nel caso in cui sullo stesso sia apposta la segnaletica indicante percorso pedonale e ciclabile (fig.92/b art.122 d.P.R. 495/1992) e non siano di intralcio o comportino pericolo per i pedoni."