Tra le modifiche al codice della strada presenti nel testo base approvato dalla commissione trasporti in data 14 maggio, spicca la nuova definizione di "strada scolastica", cioè una strada situata in prossimità di edifici adibiti ad uso scolastico.
Il testo, dopo il 3 giugno, a seguito di eventuali emendamenti, passerà all'esame dell'Aula e, successivamente, al Senato per essere definitivamente approvato.
Ecco di seguito le modifiche proposte dal testo base:
1) Articolo 1 comma 1 lettera a) del testo base.
All'articolo 2 (Definizione e classificazione delle strade), dopo il comma 4, è inserito il seguente:
« 4-bis. È denominata «strada scolastica» la strada in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico e avente la funzione di consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse all'accesso agli edifici stessi »;
2) Articolo 1 comma 1 lettera d) del testo base.
All'articolo 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità), dopo il comma 10, è inserito il seguente:
«10-bis. Nelle strade scolastiche di cui all'articolo 2, comma 4-bis, i comuni, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di accessibilità, provvedono a stabilire limitazioni alla circolazione stradale almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni. Ai fini del presente comma, i comuni provvedono, con ordinanza del sindaco, ad adottare almeno una delle seguenti misure:
a) fissare un limite massimo di velocità pari a 30 km/h o inferiore, indicato con apposita segnaletica di cui agli articoli 39 e 40, nonché da dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis;
b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti;
c) delimitare aree pedonali.»
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Dalla lettura della testo, emerge un errore che riguarda l'errata collocazione nell'articolo 10 del Codice della Strada, della modifica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del testo base, in quanto tale articolo tratta di trasporti eccezionali che nulla hanno a che fare con la regolamentazione della circolazione nelle strade.
La collocazione corretta potrebbe essere, a mio avviso all'interno dell'articolo 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
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A parer mio, le modifiche riguardanti l'inserimento della cosiddetta "strada scolastica" potrebbero interessare l'articolo 3 (Definizioni stradali e di traffico) anche in sostituzione della proposta di inserimento nell'articolo 2 del comma 4-bis e potrebbero trovare collocazione dopo il comma 58 (zona residenziale) con il quale presenta molte similitudini.
«59. Zona scolastica: zona urbana, all'interno della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dell'utenza connessa agli edifici stessi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.»
A tal proposito anche l'articolo 135 del Reg. 495/1992 potrebbe essere così modificato:
"Dopo il comma 12, è inserito il seguente:
"12-bis. Il segnale ZONA SCOLASTICA (FIG. II 318/b) indica l'inizio di una strada o zona all'interno della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, nella quale vivono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona scolastica. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA SCOLASTICA (FIG. II 319/b). Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note on pannello integrativo di formato quadrato (tab. II 9)."
Domenico Spanò
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