Dal 1 gennaio 2020 la circolazione dei monopattini elettrici non è più limitata alle piste ciclabili o zone 30 ma può avvenire liberamente in tutte le strade o aree ove è consentita la circolazione delle biciclette.
La svolta viene data dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) dove in poche righe, al punto 75, i monopattini elettrici vengono equiparati ai velocipedi.
Ecco il testo completo:
"I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285.".
In sostanza, i monopattini elettrici con potenza massima di 500 w e limite di velocità di 20 km/h, 6 km/h in aree pedonali, (catteristiche tecniche stabilite dal Decreto sulla sperimentazione del Ministro Toninelli), vengono equiparati alle biciclette e come tali sono tenuti al rispetto delle norme del codice della strada.
Ne consegue che gli utilizzatori devono:
Procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila;
Condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;
Transitare sulle piste clabili quando esistono;
Il conducente che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (fermo restando che il monopattino deve essere provvisto di idonei luci di colore bianco o giallo anteriormente e di colore rosso posteriormente)
Naturalmente ne è vietata la circolazione qualora sia presente il segnale di transito vietato alle biciclette o opportuna segnaletica che ne vieti esplicitamente il transito.
Tralasciando di entrare nel merito della bontà o meno del provvedimento sul quale comunque nutro molte perplessità, una domanda nasce spontanea:
I comuni che hanno già avviato la sperimentazione investendo risorse per l'installazione della relativa segnaletica come si dovrebbero comportare?
Domenico Spanò
Ne consegue che gli utilizzatori devono:
Procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila;
Condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;
Transitare sulle piste clabili quando esistono;
Il conducente che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (fermo restando che il monopattino deve essere provvisto di idonei luci di colore bianco o giallo anteriormente e di colore rosso posteriormente)
Naturalmente ne è vietata la circolazione qualora sia presente il segnale di transito vietato alle biciclette o opportuna segnaletica che ne vieti esplicitamente il transito.
Tralasciando di entrare nel merito della bontà o meno del provvedimento sul quale comunque nutro molte perplessità, una domanda nasce spontanea:
I comuni che hanno già avviato la sperimentazione investendo risorse per l'installazione della relativa segnaletica come si dovrebbero comportare?
Domenico Spanò
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