La legge n. 120 in vigore da 15
settembre 2020 ha introdotto alcune modifiche sostanziali in merito al Codice
della Strada, alla circolazione stradale e in modo particolare alla circolazione
dei velocipedi.
Le principali modifiche riguardano
la definizione e classificazione delle strade (art.2 CdS) dove viene introdotto
un nuovo tipo di strada “strada urbana ciclabile”; riguardano le
definizioni stradali e di traffico (art.3 CdS) dove vengono introdotte nuove
definizioni stradali, “corsia ciclabile”, corsia ciclabile per doppio senso di
circolazione”, “zona scolastica”; riguardano la regolamentazione della
circolazione nei centri abitati (art.7 CdS) dove viene regolamentata la
circolazione dei veicoli in funzione delle modifiche introdotte.
Altre modifiche non meno
importanti riguardano invece le violazioni al Codice della Strada; le patenti
di guida; le caratteristiche costruttive dei veicoli ecc.
Riguardo le modifiche sopra
descritte sembra scontata la necessità di introdurre nel regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada una nuova segnaletica verticale
ed orizzontale in grado di tradurre graficamente quanto richiesto dalle nuove
disposizioni introdotte.
Noi di Segnaletica&Sicurezza
abbiamo ipotizzato quale segnaletica verticale possa soddisfare appieno
le disposizioni previste dei nuovi articoli introdotti cercando mantenere formati,
grafica e colori già previsti dalla normativa vigente e sicuramente già
ampiamente conosciuti dagli utenti della strada.
Di seguito riportiamo il testo
dei nuovi articoli introdotti e la possibile segnaletica verticale ipotizzata:
Art. 2 comma 2 - E Bis - Strada urbana ciclabile
Strada urbana ad unica carreggiata,
con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30
km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità
per i velocipedi;
Fig. 318/b
- STRADA URBANA CICLABILE
Art. 3 comma 1 – 12 Bis – Corsia ciclabile
Parte longitudinale
della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia
bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei
velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta
dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi
tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono
l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare
e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile
può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del
trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di
delimitazione di fermata di cui all’articolo 151 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia
ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per
consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la
fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con
qualsiasi giacitura.
Fig. 340/b – CORSIA CICLABILE
Art. 3 comma 1 – 12 Ter – Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile
Parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli.
Art. 7 comma 1 – i Bis
Stabilire che
su strade classificate di tipo E, E -bis , F o F -bis , ove il limite massimo
di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a
traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto
all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la
corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La
facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della
carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e
dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione
dei velocipedi è denominata ‘doppio senso ciclabile’ ed è individuata mediante
apposita segnaletica.
Fig. 340/b – CORSIA CICLABILE PER DOPPIO SENSO CICLABILE
Art. 3 comma 1 – 58 Bis – Zona scolastica
Zona urbana in
prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è
garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
Fig. 318/c – ZONA SCOLASTICA
Fig. 318/d – FINE ZONA SCOLASTICA
Art. 7 comma 1 – i Ter
Consentire la
circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non
siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni
puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.”
Fig. 340/b – USO CORSIE
Rimanendo in tema di
modifiche al Codice della Strada ricordiamo inoltre che la legge n. 77 del 17
luglio 2020 ha inserito una nuova definizione stradale e di traffico (art.3
CdS) e ha introdotto un nuovo comma inerente la circolazione dei velocipedi
(art. 182 CdS).
Anche in questo caso riportiamo di
seguito il testo dei nuovi articoli introdotti e la segnaletica verticale ipotizzata:
Art. 3 comma 1 – 7 Bis – Casa avanzataLinea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli.
Art. 182 comma 9 TerNelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.
Fig. 340/e – CASA AVANZATA
E' possibile sapere se è stata regolamentata ed esplicitata con relativa Fig. la coesistenza di corsia ciclabile con fermata di tpl? O meglio, quando si indica "La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. " alla specifica di "segnaletica sovrapposta" cosa si intende? Quale delle due ha priorità sull'altra?
RispondiEliminaE' poi, sarà da prevedersi una fascia di rispetto/preavviso (a tutela di entrambi i soggetti, ciclista e autista bus) mediante zig zag almeno in coda alla fermata?
E chi ha precedenza in quell'ambito? Il ciclista o il bus?