martedì 6 novembre 2018

Passaggi consentiti


"Passaggi Consentiti" è uno dei segnali presenti sulle nostre strade che maggiormente viene utilizzato in modo inappropriato.

Normalmente lo si trova in corrispondenza dei rami di uscita delle rotatorie per segnalare la presenza di un ostacolo ed indicare il passaggio a destra o a sinistra dello stesso.

L'utilizzo improprio della segnaletica stradale spesso comporta gravi situazioni di pericolo per la circolazione, mettendo anche a repentaglio la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada specie in situazioni di scarsa visibilità.


L'art. 175 comma 3 del regolamento (DPR 495/1992) prevede che il segnale in oggetto deve essere utilizzato per segnalare un ostacolo posto entro la carreggiata quando vi è incertezza circa il lato dal quale transitare.

Ciò premesso, si osserva che nessuna delle suddette condizioni ricorre nel caso dei manufatti che delimitano in uscita le rotatorie.

In tal caso, infatti, il manufatto non si trova entro la carreggiata, ma delimita un ramo dell'intersezione, e non può esservi incertezza circa il lato dal quale transitare, trattandosi di direzioni diverse che il conducente segue deliberatamente secondo l'itinerario prescelto.

Peraltro il segnale fornirebbe una indicazione sbagliata, essendo relativo ad una medesima direttrice di marcia, lungo la quale è possibile transitare indifferentemente a destra e a sinistra dell'ostacolo.

(tratto da nota della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale prot. 0055812 del 07/07/2008 indirizzata al Comune di Parma)




venerdì 12 ottobre 2018

Visibilità dei segnali stradali


La segnaletica stradale è lo strumento con il quale l'ente proprietario comunica all'utente della strada la disciplina della circolazione stradale, rendendola più fluida e sicura.

Tutto ciò, a condizioni che la stessa si trovi posizionata in modo corretto e secondo le prescrizioni impartite dal codice della strada.

I segnali stradali devono essere visibili e non avere elementi di disturbo nelle immediate vicinanze, in modo tale che essi possano essere percepiti tempestivamente, letti correttamente, in modo inequivocabile ed in tempo utile perché l'efficienza e la sicurezza della circolazione dipendono anche dalla qualità delle informazioni che sono trasmesse all'utente della strada.

A tal proposito l'art. 79 del D.p.R. 495/1992 ai  commi 1 e 3 si esprime così:
Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità.
In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto attuare il comportamento richiesto.

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
- 150 m. per i segnali di pericolo  e 250 m. per i segnali di prescrizione posti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
- 100 e 150 m. rispettivamente per i segnali di pericolo e per i segnali di prescrizione posti sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h);
- 50 e 80 m. rispettivamente per i segnali di pericolo e per i segnali di prescrizione  posti sulle altre strade.

Per quanto riguarda invece i segnali di preavviso deve essere garantito uno spazio di avvistamento che va da 50 a 250 m in funzione della velocità locale predominante.

Da ciò si deduce che un segnale di pericolo su una strada extraurbana principale, deve essere visto, riconosciuto come tale ed identificato il suo significato a una distanza di 150 m, mentre un segnale di preavviso di rotatoria nelle stesse condizioni viabilistiche deve essere visto, riconosciuto come tale e identificato il suo significato a una distanza di 250 m.

Per sottolineare l'importanza ai fini della sicurezza di un corretto segnalamento stradale, aggiungendo alla distanza di avvistamento del segnale la distanza di posa, notiamo come su una strada extraurbana principale la percezione da parte dell'utente di una situazione di pericolo avverrà, salvo altre cause, a una distanza di 300 m  (150 m = distanza di avvistamento + 150 m = distanza di posa). 

martedì 22 maggio 2018

Senso unico eccetto bici (quali impedimenti)


Permettere il transito contromano delle biciclette su strade a senso unico, apponendo sotto il segnale di senso vietato il pannello integrativo recante l'eccezione "escluso biciclette" è una pratica non consentita dal vigente Codice della strada, ne dal connesso Regolamento, per i seguenti motivi:

- L'art.3, c.1, n.12, del Codice definisce la "corsia" come quella parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una solo fila di veicoli.

- L'art.143, c.3, del Codice deroga dall'obbligo di marciare sul margine destro, di cui ai cc. 1 e 2, quando si percorre una carreggiata a senso unico.

- L'art.135, c.25, del Regolamento precisa che Sulla strada a senso unico i conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza.

Conseguentemente le biciclette ammesse al transito contromano sulla strada a senso unico si troverebbero ad interferire con il transito dei veicoli che ne occupano l'intera larghezza, creando situazioni di pericolo per la circolazione.

E' doveroso ricordare che se ricorrono specifiche condizioni, si può ritenere fattibile il transito delle biciclette in senso opposto ai veicoli in coerenza con le previsioni del Codice e del Regolamento.

La larghezza minima delle corsie di marcia, di cui all'art 140, c.1, del Regolamento, deve intendersi finalizzata alla prevalente circolazione dei veicoli a motore; inoltre l'art.138, c.6, consente di non tracciare la segnaletica orizzontale sulle strode locali.

L'art 143, cc.1 e 2, del Codice impone a tutti i veicoli, e in particolare a quelli sprovvisti di motore, di marciare sul margine destro.

Risulta così ipotizzabile, su strade di larghezza congruamente superiore ai valori minimi indicati dall'art. 140 c.1, del Regolamento, il transito generico di veicoli in un senso e di sole biciclette nel senso opposto, senza ricorrere al tracciamento delta segnaletica orizzontale di corsia e senza imporre il senso unico.

Con tale soluzione la strada non sarà più a senso unico, e di conseguenza non dovrà essere apposta la segnaletica ad esso relativa, bensì quella di direzione obbligatoria con il pannello integrativo recante l'eccezione "escluso biciclette", onde evitare l'imbocco della parte di strada riservata alle biciclette da parte di veicoli. (http://segnaleticasicurezza.blogspot.it/2018/04/controsenso-ciclabile.html)

M.I.T. Parere n. 4635 del 18.09.2015 - richiesta di parere in materia di circolazione dei velocipedi nei sensi unici







lunedì 7 maggio 2018

Circolazione dei ciclisti sul marciapiede


I ciclisti possono circolare sul marciapiede in sella alla propria bici?

I ciclisti possono circolare sul marciapiede in sella alla propria bici solo nel caso in cui sullo stesso sia apposta la segnaletica indicante percorso pedonale e ciclabile (fig.92/b art.122  d.P.R. 495/1992) e non siano di intralcio o comportino pericolo per i pedoni.

Il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con parere n. 4444 del 01.08.2012 si è così espresso:

I velocipedi sono tenuti a circolare sulle piste ciclabili, qualora esistenti, ai sensi dell'art. 182, c. 9, del Codice; la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione è assicurata dagli attraversamenti ciclabili, ai sensi dell'art. 146, c. 1, del Regolamento.

Le lanterne semaforiche per velocipedi possono essere impiegate solo in corrispondenza di piste ciclabili, ai sensi dell'art. 41, c. 6, del Codice (Dls n. 285/1992) e dell'art. 163, c. 4, del Regolamento (DPR n. 495/1992).

Le piste ciclabili possono essere realizzate in sede propria o in corsia riservata; quest'ultima può essere ricavata su carreggiata stradale o su marciapiede, come indicato dall'art. 6, c. 2, del "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", approvato con DM n. 557/1999.

In assenza di piste ciclabili i velocipedi possono circolare sul marciapiede in promiscuo con i pedoni, alle condizioni previste dall'art. 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999 (1), ovvero sulla carreggiata stradale in promiscuo con i veicoli, al sensi del medesimo art. 4, c. 6.

(Art. 4 comma 5 D.M. 557/1999 - Percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del d.P.R. n. 495/1992)

Dal combinato disposto delle norme sopra citate discende che, qualora circolino in promiscuo con gli altri veicoli, i velocipedi sono tenuti ad osservare le regole generali di circolazione; in particolare alle intersezioni semaforizzate i ciclisti devono tenere il comportamento di cui all'art. 41 cc. 9, 10 e 11.

Qualora circolino in promiscuo con i pedoni, i ciclisti sono tenuti ad attraversare sugli attraversamenti pedonali, che godono di precedenza ai sensi dell'art. 40, c. 11, del Codice; se sono presenti lanterne semaforiche pedonali, ai sensi dell'art. 41, c. 15, i ciclisti devono assumere il comportamento dei pedoni di cui al medesimo art. 41, c. 5, intendendo che sono fermi o attraversano quando c'è via libera per i pedoni, senza necessariamente scendere dalla bicicletta; se necessario, devono inoltre adottare il comportamento di cui all'art. 182, c. 4. (2)

In presenza di piste ciclabili, munite di attraversamenti ciclabili che, ai sensi dell'art. 135, c. 15, del Regolamento, devono essere sempre segnalati, se sono presenti le lanterne per velocipedi il comportamento dei ciclisti sarà ancora quello di cui all'art. 41, cc. 9, 10 e 11, del Codice, come prescritto dal medesimo art. 41, c. 14; in assenza di lanterne per velocipedi, sugli attraversamenti ciclabili i velocipedi godono della precedenza ai sensi dell'art. 40, c. 11.

Ove ricorra il caso, saranno infine adottati i comportamenti di cui all'art. 377, cc. 2 e 7, del Regolamento.

"omissis"

Al riguardo si osserva che, in assenza di percorso promiscuo pedonale e ciclabile realizzato alle condizioni di cui all'art. 4, c. 5, del citato DM n. 557/1999, i conducenti di velocipedi dovranno necessariamente procedere a piedi, in quanto non è consentita la circolazione dei velocipedi sul marciapiede; l'attraversamento sulle strisce pedonali in sella al velocipede è consentita assicurando tuttavia il rispetto di quanto disposto dall'art. 182, c. 4.


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1) Art. 4 comma 5 D.M. 557/1999 - Percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

2) Art. 182 comma 4 D.P.R. 495/1992 - I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

mercoledì 2 maggio 2018

Colorazione del fondo stradale

 
La colorazione del fondo stradale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o ciclabili, realizzata con prodotti vernicianti rientra a tutti gli effetti nel campo della segnaletica stradale orizzontale e di conseguenza tale pratica è vietata.

Risulterebbe infatti in contrasto con l’art. 137 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, che elenca i colori che si possono impiegare per il segnalamento orizzontale e ne specifica l’impiego.

Inoltre, come specificato dal parere MIT  prot. n. 4294 del 3.02.2004, "tale segnaletica orizzontale richiede cure e manutenzione per garantirne nel tempo un'adeguata aderenza in caso di frenata oltreché il permanere della visibilità; viceversa la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli o pedoni che abbiano a verificarsi per effetto di tali opere potrà ricadere sull'ente che ne ha autorizzato la posa."

Nulla vieta invece la colorazione del fondo stradale per evidenziare particolari tratti di strada od evidenziare una specifica destinazione della stessa (ad es. intersezioni, aree pedonali, piste ciclabili, ecc…), a condizioni che questa venga realizzata in pasta nel conglomerato ed è dimostrato che gli eventuali additivi non ne alterano le caratteristiche fisiche e meccaniche, ovvero si ottengano prestazioni comunque paragonabili e durature nel tempo anche in relazione al colore.


La direttiva n. 777 del 27.04.2006 dell'allora Ministero dei trasporti "corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione", al punto 5 si esprime così:

"Si è avuto modo di osservare negli ultimi anni il proliferare di alcune iniziative, pur ispirate dal desiderio di conseguire migliori condizioni di sicurezza stradale, che non incontrano il consenso di questo Ministero perché a volte risultano invece peggiorative, altre volte non adeguate allo scopo che si vogliono prefiggere, o addirittura in violazione di norme. 

Si allude alla realizzazione di particolari colorazioni del fondo stradale (rosso, azzurro o verde) in corrispondenza degli attraversamenti pedonali ed ai rialzi della piattaforma stradale in corrispondenza di attraversamenti pedonali o ciclabili o di intersezioni.

In merito alla prima questione occorre premettere che non vi sono allo stato norme che impongono una particolare colorazione del manto stradale, per quanto in Italia la quasi totalità delle strade destinate al transito di veicoli a motore hanno pavimentazione in conglomerato bituminoso, come noto di colore particolarmente scuro, tendente al nero, e con caratteristiche superficiali tali da garantire la migliore aderenza delle ruote dei veicoli.

Riguardando la questione sotto l’aspetto squisitamente strutturale, nulla vieta la realizzazione di un manto stradale di colore diverso per evidenziare particolari tratti di strada od evidenziare una specifica destinazione della stessa o di corsie riservate (ad es. intersezioni, aree pedonali, piste ciclabili, ecc…), se la colorazione è eseguita in pasta nel conglomerato, ed è dimostrato che gli eventuali additivi non ne alterano le caratteristiche fisiche e meccaniche, ovvero si ottengano prestazioni comunque paragonabili e durature nel tempo anche in relazione al colore.

Diverso è l’approccio se la colorazione del fondo stradale è localizzata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale e realizzata utilizzando vernici. In tal caso si rientra a tutti gli effetti nel campo della segnaletica stradale orizzontale e di conseguenza tale pratica è vietata. 

Risulterebbe infatti in contrasto con quanto previsto all’art. 137 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, che elenca i colori che si possono impiegare per il segnalamento orizzontale e ne specifica l’impiego.

Le colorazioni di cui trattasi non sono previste e neppure a livello internazionale si ritrovano indicazioni diverse. 
Anche la più recente norma europea EN 1436, relativa alle prestazioni su strada della segnaletica orizzontale, non fa cenno a colori diversi dal bianco e dal giallo. 

Al di la della considerazione appena svolta, che di per se è già sufficiente a chiarire il motivo del diniego alla diffusione di tale pratica, altre motivazioni di natura tecnica si possono formulare per dissuadere dal perseverare chi ha già attuato provvedimenti similari:
  • non è disponibile una documentazione che dimostri la efficienza di queste iniziative, né in termini di migliorata sicurezza, né in termini di permanenza nel tempo di adeguate caratteristiche di aderenza del fondo stradale e del colore. Alcune sperimentazioni a suo tempo autorizzate da questo ufficio hanno dato esito negativo e sono anche pervenute segnalazioni che confermano i timori già espressi circa le prestazioni di tali soluzioni, specie nei confronti dei veicoli a due ruote;
  • l’illusione che l’attraversamento pedonale così realizzato risulti meglio visibile è presto smentita dal tempo e dalla immediata constatazione che utilizzando un qualsiasi colore di fondo diverso dal grigio scuro o dal nero del conglomerato bituminoso si riduce il rapporto di contrasto tra i colori e si riduce quindi anche la visibilità dell’attraversamento. Cosa che peggiora ulteriormente in condizioni di scarsa visibilità, notturne o sotto bagnato;
  • gli attraversamenti pedonali non regolati da semaforo sono inoltre individuabili ed indicati con i prescritti segnali verticali (art. 135, comma 3, del Regolamento e fig. II.303) per cui non si ravvisa la necessità di ulteriori accorgimenti.
Se proprio si vuole ottenere una migliore evidenza della zebratura meglio il ricorso a materiali di più elevate prestazioni (vedasi in proposito le norme UNI-EN 1423, 1424, 1436, 1824, 1790, 12802), che richiedono anche una minore manutenzione, piuttosto che modificare il colore del fondo che certamente comporta oneri manutentivi superiori oltre ai rischi già paventati, e può comportare responsabilità per eventuali inconvenienti o danneggiamenti a veicoli o pedoni, che abbiano a verificarsi per effetto di tali iniziative, a carico dell’ente proprietario della strada che le ha autorizzate.

Non è inutile ancora una volta rammentare che gli utenti della strada devono riconoscere e rispettare la segnaletica formalmente prevista dal Codice della strada, che deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale."