lunedì 20 maggio 2019

Proventi delle sanzioni amministrative - Art. 208 CdS


In data 14 maggio, la commissione trasporti della camera dei deputati ha approvato il testo di legge base con le modifiche al codice della strada.

Fino al 3 giugno sarà possibile presentare eventuali emendamenti, dopodiché il testo passerà all'esame dell'Aula e, successivamente, al Senato.

Tra le tante modifiche positive introdotte ne emerge una che, a parer nostro, risulta fin troppo negativa e penalizzante che riguarda l'art. 208 (proventi delle sanzioni amministrative).
Sompare infatti l'obbligo di utilizzare parte dei proventi delle sanzioni amministrative spettanti alle regioni, province e comuni per fini legati alla Sicurezza Stradale e più precisamente, al comma 4 lettera a) e b) dell'Articolo 208 del CdS sono soppresse le parole «in misura non inferiore a un quarto della quota».

A seguito delle modifiche (se approvate), il futuro comma 4 si presenterà così:

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo (regioni, province e comuni) del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Considerato che in passato dei circa 8000 enti solo una piccolissima parte ha ottemperato agli obblighi di legge, con l'assenza di vincoli o imposizioni precise l'attenzione nei confronti della sicurezza stradale subirà sicuramente una netta flessione.

Desiderando saggiare il parere dei lettori, abbiamo pensato di proporre un sondaggio sul seguente quesito:

Nessun commento:

Posta un commento