In data 14 maggio, la commissione trasporti della camera dei deputati ha approvato il testo di legge base con le modifiche al codice della strada.
Fino al 3 giugno sarà possibile presentare eventuali emendamenti, dopodiché il testo passerà all'esame dell'Aula e, successivamente, al Senato.
Tra le tante modifiche positive introdotte ne emerge una che, a parer nostro, risulta fin troppo negativa e penalizzante che riguarda l'art. 208 (proventi delle sanzioni amministrative).
Sompare infatti l'obbligo di utilizzare parte dei proventi delle sanzioni amministrative spettanti alle regioni, province e comuni per fini legati alla Sicurezza Stradale e più precisamente, al comma 4 lettera a) e b) dell'Articolo 208 del CdS sono soppresse le parole «in misura non inferiore a un quarto della quota».
Sompare infatti l'obbligo di utilizzare parte dei proventi delle sanzioni amministrative spettanti alle regioni, province e comuni per fini legati alla Sicurezza Stradale e più precisamente, al comma 4 lettera a) e b) dell'Articolo 208 del CdS sono soppresse le parole «in misura non inferiore a un quarto della quota».
A seguito delle modifiche (se approvate), il futuro comma 4 si presenterà così:
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo (regioni, province e comuni) del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
Considerato che in passato dei circa 8000 enti solo una piccolissima parte ha ottemperato agli obblighi di legge, con l'assenza di vincoli o imposizioni precise l'attenzione nei confronti della sicurezza stradale subirà sicuramente una netta flessione.
Considerato che in passato dei circa 8000 enti solo una piccolissima parte ha ottemperato agli obblighi di legge, con l'assenza di vincoli o imposizioni precise l'attenzione nei confronti della sicurezza stradale subirà sicuramente una netta flessione.
Desiderando saggiare il parere dei lettori, abbiamo pensato di proporre un sondaggio sul seguente quesito:
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