martedì 4 giugno 2019

Doppio senso ciclabile


Secondo una nota testata giornalistica online sul ciclismo urbano (Bikeitalia.it), in data 03.06.2019 sarebbe stato presentato un emendamento al testo base approvato dalla commissione trasporti recante le modifiche al codice della strada che, se approvato, modificherebbe ulteriormente l'art. 182 del Codice della Strada.

L'emendamento inserirebbe il comma 9-quater e permetterebbe, in determinate condizioni, la circolazione dei velocipedi in senso opposto all'unico senso di marcia consentito per gli altri autoveicoli (doppio senso ciclabile).

Contrariamente a quanto indicato dal parere M.I.T. n. 4635 del 18.09.2015 in materia di circolazione dei velocipedi nei sensi unici, con l'eventuale approvazione non ci sarebbero più vincoli riguardo la larghezza minima della sezione stradale (4,25 m), la massa dei veicoli autorizzati al transito (fino a 3,5 t) e la presenza di aree di sosta lungo la mano percorsa dai velocipedi. (Senso unico eccetto bici - quali impedimenti)

Di seguito i contenuti del testo che riprende quello di un emendamento già presentato in commissione trasporti (ma che poi non è entrato nel testo base):

Nei centri abitati, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree di sosta e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito e previa valutazione delle condizioni di sicurezza, i velocipedi potranno circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia per tutti gli altri veicoli (doppio senso ciclabile), dove il limite massimo di velocità dovrà essere uguale o inferiore a 30 km/h, la strada dovrà essere classificata di tipo E o F oppure dovrà far parte di una zona a traffico limitato. Il doppio senso ciclabile dovrà essere disposto con ordinanza del sindaco e dovrà essere segnalato tramite pannello integrativo di eccezione per i velocipedi sui segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida ed eventualmente dove ritenuto opportuno anche mediante segnaletica orizzontale.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi in contromano.

Dalla lettura dell'ultimo periodo sembrerebbe che, per quanto riguarda il segnalamento, si dovrebbe prendere esempio dal parere M.I.T. n. 6234 del 21.12.2011 - richiesta di parere in materia di percorsi ciclabili,  ad eccezione delle limitazioni  citate. (controsenso-ciclabile)

Ciò che comunque emerge dalla lettura del testo è che la responsabilità del provvedimento e delle eventuali conseguenze ricadrebbe sulla testa del sindaco, il quale dovrà firmare l'ordinanza attuativa (a voi le conclusioni).

Domenico Spanò

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