Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 4 giugno 2019 ha firmato il decreto che attua la norma della legge di Bilancio 2019 e specifica nel dettaglio sia le caratteristiche dei mezzi che delle aree e strade oggetto della sperimentazione.
Rispetto al primo documento sono state apportate alcune modifiche sostanziali, la più significativa riguarda l'inserimento dei segnali di cui alla figura 5 e 6 che avvertono l'utente della strada della sperimentazione in atto e da installare sotto il segnale di inizio centro abitato.
Rispetto al primo documento sono state apportate alcune modifiche sostanziali, la più significativa riguarda l'inserimento dei segnali di cui alla figura 5 e 6 che avvertono l'utente della strada della sperimentazione in atto e da installare sotto il segnale di inizio centro abitato.
Sarà cura dei sindaci l'individuazione e la delimitazione delle aree destinate alla sperimentazione e disciplinare le modalità di utilizzo dei mezzi.
Di seguito il decreto attuativo che definisce i criteri per l'autorizzazione della sperimentazione della circolazione su strada, di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.
Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto definisce le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di seguito -dispositivi per la micromobilità elettrica", come individuati dall'articolo 2.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 è consentita solo in ambito urbano e limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada, di cui all'articolo 3 e relativo allegato 2, in funzione della classificazione dei dispositivi stessi
Articolo 2
(Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica)
1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all'articolo I sono esclusivamente le seguenti:
- hoverboard;
- segway;
- monopattini;
- monowheel.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato l.
3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.
4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.
5. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno_ qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.
6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.
7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui all'articolo 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.
8. I dispositivi devono riportare il relativo marchio di conformità CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE.
Articolo 3
(Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica)
1. I Comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui all'art. 7 del Codice della Strada, autorizzano in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di cui all'allegato 2.
Articolo 4
(Condizioni e procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale)
1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, i Comuni provvedono a individuare infrastrutture stradali e/o parti di strada, coerenti con le disposizioni di cui all'allegato 2 e conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 5. Con delibera di giunta comunale, adottata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 9, del Codice della Strada, approvano la sperimentazione della micromobilità elettrica, prevedendo anche la regolamentazione della sosta per i dispositivi di cui all'art. 2.
2. I Comuni, previa specifica ordinanza, installano lungo le infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate ai sensi del comma l , specifica segnaletica stradale verticale e orizzontale conforme all'allegato 3; sarà cura dei Comuni avviare una campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio in corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo scambio modale quali porti, aeroporti. stazioni ferroviarie. autostazioni.
3. I Comuni provvedono nella delibera della Giunta comunale relativa alla sperimentazione di cui all'art. 4 comma 1 e ai successivi atti applicativi, ad esplicitare che per la sostai conduttori dei dispositivi si attengano a quanto previsto nella regolamentazione di cui ai comma 1. Nella medesima delibera i Comuni, qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità free-floating, prevedano di rendere obbligatoria l'attivazione di una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle società responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di sosta. I Comuni prevedono, nella istituzione o nell'affidamento del servizio di noleggio, l'obbligo di coperture assicurative per l'espletamento del servizio stesso.
Articolo 5
(Caratteristiche tecniche dei percorsi oggetto di sperimentazione)
1. Nell'individuazione delle infrastrutture stradali e/o parti di strada ai sensi dell'articolo 4, comma l i Comuni valutano che le stesse abbiano caratteristiche geometriche, funzionali e di circolazione adeguate in relazione alla tipologia dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammessi a circolare sulle stesse ed agli altri utenti della strada
Articolo 6
(Requisiti degli utenti e norme di comportamento)
1. Nell'ambito della sperimentazione della circolazione su strada, i dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età o, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM.
2. E' in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino.
3. Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie.
4. Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilità elettrica nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore.
5. Quando, ai sensi dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocità di 6 km/h: a tal fine deve essere attivato il [imitatore di velocità previsto dall'ari 2, co. 7, secondo periodo.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, quando, ai sensi dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica, sulle piste ciclabili, sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h, gli utilizzatori conformano il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'articolo 182, comma 1, con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e commi 2, 3 e 4 del Codice della Strada e di cui all'articolo 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del Regolamento. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato articolo 182 del Codice della strada.
7. Quando, ai sensi dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni. Si applicano le disposizioni del comma 10 del citato articolo 190 del Codice della strada.
8. Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di dispositivi auto-bilanciato del tipo segway o non autobilanciato del tipo monopattino elettrico che circolino su strade ricadenti in zona 30. su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del Codice della Strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato articolo 182 del Codice della strada.
9. Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applicano quando i dispositivi per la mobilità elettrica sono utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 12. comma 1, del Codice della strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.
Articolo 7
(Ulteriori disposizioni. durata e termine temporale della sperimentazione)
1. La sperimentazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica può essere autorizzata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore de] presente decreto e deve concludersi entro e non oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima data. I Comuni che autorizzano la sperimentazione comunicano ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno i provvedimenti a tal fine adottati, entro 30 giorni dalle rispettive date di adozione.
2. Ciascuna sperimentazione autorizzata ha durata minima di almeno dodici mesi. Entro tre mesi dal termine del periodo di sperimentazione i Comuni ne comunicano le risultanze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità che saranno definite con apposita disposizione dello stesso Ministero.
3. E' vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche di cui all'articolo 2 e relativo allegato 1. E' altresì vietata la circolazione dei predetti dispositivi in assenza o in difformità rispetto all'autorizzazione di cui all'articolo 3, e relativo allegato 2, nonché rispetto alle norme di comportamento previste dal presente decreto. Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e succ. mod. recante "Nuovo codice della strada".
Allegato 1 (art. 2, comma 2)
COMPONENTI CHE COSTITUISCONO E DISPOSITIVI AUTO-BILANCIATI E NON AUTOBILANCIATI
I dispositivi per la micromobilità elettrica sono caratterizzati dai componenti elencati nella seguente legenda: trattasi di componenti di massima di ciascun dispositivo, utili alla identificazione di quei dispositivi che, presentando caratteristiche analoghe, rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
LEGENDA
1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria
19. Parafango
20. Rotellina
21. Manico di trasporto
MONOPATTINO
HOVERBOARD
SEGWAY
MONOWHELL
Allegato 2 (art. 3)
Allegato 3 (art. 4, comma 2)
Ove consentita la circolazione dispositivi per la micromobilità elettrica, la segnaletica stradale deve fornire idonea informazione all'utente della strada.A tal fine è introdotta la seguente segnaletica sperimentale.
In analogia ai simboli di cui all'art. 125 del Regolamento, per le finalità ivi previste, si propongono i seguenti specifici pittogrammi:
I simboli di cui alle figure 1-2-3-4 potranno essere apposti nel pannello integrativo relativo al segnale figura 11.320 art. 135 "AREA PEDONALE", al fine di identificare i dispositivi ammessi alla circolazione entro l'area pedonale.
Il Comune che intenda avviare la sperimentazione, consentendo la circolazione dei dispositivi per la micromobitità elettrica secondo gli ambiti definiti nell'allegato 2. installerà al di sotto del segnale di "INIZIO DEL CENTRO ABITATO" (figura II.273 del Regolamento) il seguente segnale sperimentale:
Al segnale di cui alla figura 5 sarà abbinato il seguente pannello integrativo:
Figura 6 - pannello integrativo da abbinare al segnale sperimentale per la micromobilità elettrica.
Il segnale di cui alla figura 5 fornisce, all'utente della strada che accede all'interno del centro abitato, l'informazione che è in atto la sperimentazione della micromobilità elettrica e che nelle zone 30 o su strade con limite di velocità massimo di 30 km/h, nonché sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali e ciclabili è ammessa la circolazione di monopattini elettrici e segway. il pannello integrativo riportato in figura 6 fornisce l'informazione che trattasi di segnaletica sperimentale.
L'abbinamento dei segnali di cui' alle figure 5-6 e del segnale di cui alla figura 11.273 del Regolamento deve essere conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento.
Nel caso in cui il Comune intendesse autorizzare solo una fattispecie di dispositivo (monopattino elettrico o segway), il segnale di cui alla figura 5 conterrà solo il simbolo del dispositivo consentito. Nel caso il Comune intendesse escludere la possibilità di circolazione dei dispositivi su uno specifico percorso ricadente negli ambiti ammessi per monopattini elettrici e segway, dovrà applicare il pannello integrativo di cui al modello II 4 art. 83 del Regolamento usando il simbolo o i simboli dei dispositivi ai quali è vietata la circolazione (figure 1-2).
Nel caso in cui il Comune intendesse riservare specifici percorsi riservati ai soli dispositivi per la micromobilità elettrica ovvero l'abbinamento del segnale sperimentale e del relativo pannello integrativo di cui alle fìgg. 5-6 non fosse possibile se non in difformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento, il percorso deve essere riconoscibile attraverso una specifica segnaletica verticale di seguito descritta. In analogia ai segnali di obbligo di cui all'art. 122 comma 9 del Regolamento (fig. 11.88, fig. 11.90, fig. 92/a, fig. 92/13). per le finalità ivi previste, si propongono i seguenti specifici pittogrammi, da utilizzare all'inizio delle tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di cui all'allegato 2:
La fine dell'obbligo dei segnali di cui alle figure 7-8-9-10 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa in analogia alle figure II.89-91-93/a-93/b del Regolamento. Il formato dei segnali stradali verticali è nel formato "piccolo" o ridotto ai sensi dell'art.80 del Regolamento.
Il Decreto ministeriale è disponibile per la consultazione cliccando qui.
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