lunedì 20 maggio 2019

Proventi delle sanzioni amministrative - Art. 208 CdS


In data 14 maggio, la commissione trasporti della camera dei deputati ha approvato il testo di legge base con le modifiche al codice della strada.

Fino al 3 giugno sarà possibile presentare eventuali emendamenti, dopodiché il testo passerà all'esame dell'Aula e, successivamente, al Senato.

Tra le tante modifiche positive introdotte ne emerge una che, a parer nostro, risulta fin troppo negativa e penalizzante che riguarda l'art. 208 (proventi delle sanzioni amministrative).
Sompare infatti l'obbligo di utilizzare parte dei proventi delle sanzioni amministrative spettanti alle regioni, province e comuni per fini legati alla Sicurezza Stradale e più precisamente, al comma 4 lettera a) e b) dell'Articolo 208 del CdS sono soppresse le parole «in misura non inferiore a un quarto della quota».

A seguito delle modifiche (se approvate), il futuro comma 4 si presenterà così:

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo (regioni, province e comuni) del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Considerato che in passato dei circa 8000 enti solo una piccolissima parte ha ottemperato agli obblighi di legge, con l'assenza di vincoli o imposizioni precise l'attenzione nei confronti della sicurezza stradale subirà sicuramente una netta flessione.

Desiderando saggiare il parere dei lettori, abbiamo pensato di proporre un sondaggio sul seguente quesito:

giovedì 7 marzo 2019

Cuscini berlinesi a Torino


La città di Torino, per la prima volta, si appresta alla sperimentazione dei cuscini berlinesi come sistemi di rallentamento alternativi ai dossi artificiali.

I cosiddetti "cuscini berlinesi" che prendono il nome dalla città in cui hanno fatto originariamente la loro comparsa, sono stati concepiti come sistema di rallentamento per i soli autoveicoli, in quanto con una larghezza inferiore alla carreggiata degli autobus e dei mezzi di emergenza ma superiore a quella delle automobili permettono di essere facilmente superati dagli altri veicoli (compreso veicoli a due ruote) senza creare danno o rallentamenti.

I cuscini berlinesi saranno posizionati in via San Quintino, in prossimità dell'attraversamento pedonale di via XX Settembre situato all'interno di una nuova zona 30 e il presegnalamento dovrebbe consistere nel solo segnale di dosso (Fig.2 CdS). 

Come spiegato dall'assessora Lapietra “Questi elementi di moderazione del traffico verranno sperimentati a seguito del parere positivo del Ministero che ne ha autorizzato la messa in opera. Intendiamo utilizzarli per le nuove zone 30 e nella ridefinizione di quelle di vecchia istituzione dove la sola segnaletica quasi mai è sufficiente a limitare la velocità dei veicoli. Si tratta di un'importante innovazione sul tema della sicurezza stradale e verso la costruzione di una città sempre più attenta alla mobilità dolce”


sabato 15 dicembre 2018

Sicurezza stradale, in arrivo dal MIT 4,1 mln per pedoni e ciclisti.


Via libera da parte della Conferenza unificata allo sblocco 4,1 milioni di euro da destinare al cofinanziamento di almeno il 50% da parte degli enti ad interventi per la progettazione e la realizzazione di nuove infrastrutture o di adeguamento di piste ciclabili e percorsi pedonali.

Per la ripartizione ottimale delle somme sono stati presi in considerazione i dati degli ultimi tre anni (2015,2016,2017) relativi all'incidentalità stradale per pedoni e ciclisti.

Queste risorse si sommano ai 12,34 mln già ripartiti a favore della mobilità e della sicurezza dei  ciclisti.


martedì 6 novembre 2018

Passaggi consentiti


"Passaggi Consentiti" è uno dei segnali presenti sulle nostre strade che maggiormente viene utilizzato in modo inappropriato.

Normalmente lo si trova in corrispondenza dei rami di uscita delle rotatorie per segnalare la presenza di un ostacolo ed indicare il passaggio a destra o a sinistra dello stesso.

L'utilizzo improprio della segnaletica stradale spesso comporta gravi situazioni di pericolo per la circolazione, mettendo anche a repentaglio la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada specie in situazioni di scarsa visibilità.


L'art. 175 comma 3 del regolamento (DPR 495/1992) prevede che il segnale in oggetto deve essere utilizzato per segnalare un ostacolo posto entro la carreggiata quando vi è incertezza circa il lato dal quale transitare.

Ciò premesso, si osserva che nessuna delle suddette condizioni ricorre nel caso dei manufatti che delimitano in uscita le rotatorie.

In tal caso, infatti, il manufatto non si trova entro la carreggiata, ma delimita un ramo dell'intersezione, e non può esservi incertezza circa il lato dal quale transitare, trattandosi di direzioni diverse che il conducente segue deliberatamente secondo l'itinerario prescelto.

Peraltro il segnale fornirebbe una indicazione sbagliata, essendo relativo ad una medesima direttrice di marcia, lungo la quale è possibile transitare indifferentemente a destra e a sinistra dell'ostacolo.

(tratto da nota della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale prot. 0055812 del 07/07/2008 indirizzata al Comune di Parma)




venerdì 12 ottobre 2018

Visibilità dei segnali stradali


La segnaletica stradale è lo strumento con il quale l'ente proprietario comunica all'utente della strada la disciplina della circolazione stradale, rendendola più fluida e sicura.

Tutto ciò, a condizioni che la stessa si trovi posizionata in modo corretto e secondo le prescrizioni impartite dal codice della strada.

I segnali stradali devono essere visibili e non avere elementi di disturbo nelle immediate vicinanze, in modo tale che essi possano essere percepiti tempestivamente, letti correttamente, in modo inequivocabile ed in tempo utile perché l'efficienza e la sicurezza della circolazione dipendono anche dalla qualità delle informazioni che sono trasmesse all'utente della strada.

A tal proposito l'art. 79 del D.p.R. 495/1992 ai  commi 1 e 3 si esprime così:
Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità.
In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto attuare il comportamento richiesto.

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
- 150 m. per i segnali di pericolo  e 250 m. per i segnali di prescrizione posti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
- 100 e 150 m. rispettivamente per i segnali di pericolo e per i segnali di prescrizione posti sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h);
- 50 e 80 m. rispettivamente per i segnali di pericolo e per i segnali di prescrizione  posti sulle altre strade.

Per quanto riguarda invece i segnali di preavviso deve essere garantito uno spazio di avvistamento che va da 50 a 250 m in funzione della velocità locale predominante.

Da ciò si deduce che un segnale di pericolo su una strada extraurbana principale, deve essere visto, riconosciuto come tale ed identificato il suo significato a una distanza di 150 m, mentre un segnale di preavviso di rotatoria nelle stesse condizioni viabilistiche deve essere visto, riconosciuto come tale e identificato il suo significato a una distanza di 250 m.

Per sottolineare l'importanza ai fini della sicurezza di un corretto segnalamento stradale, aggiungendo alla distanza di avvistamento del segnale la distanza di posa, notiamo come su una strada extraurbana principale la percezione da parte dell'utente di una situazione di pericolo avverrà, salvo altre cause, a una distanza di 300 m  (150 m = distanza di avvistamento + 150 m = distanza di posa).