venerdì 7 giugno 2019

Micromobilità elettrica


Dalla prossima estate è prevista la sperimentazione per la circolazione in città di hoverboard, segway, monopattini e monowhell.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 4 giugno 2019 ha firmato il decreto che attua la norma della legge di Bilancio 2019 e specifica nel dettaglio sia le caratteristiche dei mezzi che delle aree e strade oggetto della sperimentazione.

Rispetto al primo documento sono state apportate alcune modifiche sostanziali, la più significativa riguarda l'inserimento dei segnali di cui alla figura 5 e 6 che avvertono l'utente della strada della sperimentazione in atto e da installare sotto il segnale di inizio centro abitato. 

Sarà cura dei sindaci l'individuazione e la delimitazione delle aree destinate alla sperimentazione e disciplinare le modalità di utilizzo dei mezzi.

Di seguito il decreto attuativo che definisce i criteri per l'autorizzazione della sperimentazione della circolazione su strada, di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.


Articolo 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto definisce le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di seguito -dispositivi per la micromobilità elettrica", come individuati dall'articolo 2.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è consentita solo in ambito urbano e limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada, di cui all'articolo 3 e relativo allegato 2, in funzione della classificazione dei dispositivi stessi

Articolo 2
(Tipologie e caratteristiche dei dispositivi per la micromobilità elettrica)
1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all'articolo I sono esclusivamente le seguenti:
- hoverboard;
- segway;
- monopattini;
- monowheel.

2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad esempio i monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli esemplari rappresentati nell'allegato l.

3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.

4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.

5. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno_ qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1 sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano.

6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.

7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20 km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui all'articolo 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.

8. I dispositivi devono riportare il relativo marchio di conformità CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE.

Articolo 3
(Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica)
1. I Comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui all'art. 7 del Codice della Strada, autorizzano in via sperimentale la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica, esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di cui all'allegato 2.

Articolo 4 
(Condizioni e procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale)
1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, i Comuni provvedono a individuare infrastrutture stradali e/o parti di strada, coerenti con le disposizioni di cui all'allegato 2 e conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 5. Con delibera di giunta comunale, adottata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 9, del Codice della Strada, approvano la sperimentazione della micromobilità elettrica, prevedendo anche la regolamentazione della sosta per i dispositivi di cui all'art. 2.

2. I Comuni, previa specifica ordinanza, installano lungo le infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate ai sensi del comma l , specifica segnaletica stradale verticale e orizzontale conforme all'allegato 3; sarà cura dei Comuni avviare una campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio in corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo scambio modale quali porti, aeroporti. stazioni ferroviarie. autostazioni.

3. I Comuni provvedono nella delibera della Giunta comunale relativa alla sperimentazione di cui all'art. 4 comma 1 e ai successivi atti applicativi, ad esplicitare che per la sostai conduttori dei dispositivi si attengano a quanto previsto nella regolamentazione di cui ai comma 1. Nella medesima delibera i Comuni, qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione, anche in modalità free-floating, prevedano di rendere obbligatoria l'attivazione di una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle società responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocità, alle modalità consentite di sosta. I Comuni prevedono, nella istituzione o nell'affidamento del servizio di noleggio, l'obbligo di coperture assicurative per l'espletamento del servizio stesso.

Articolo 5 
(Caratteristiche tecniche dei percorsi oggetto di sperimentazione)
1. Nell'individuazione delle infrastrutture stradali e/o parti di strada ai sensi dell'articolo 4, comma l i Comuni valutano che le stesse abbiano caratteristiche geometriche, funzionali e di circolazione adeguate in relazione alla tipologia dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammessi a circolare sulle stesse ed agli altri utenti della strada

Articolo 6
(Requisiti degli utenti e norme di comportamento)
1. Nell'ambito della sperimentazione della circolazione su strada, i dispositivi per la micromobilità elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore età o, se minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM.

2. E' in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed ogni forma di traino.

3. Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre brusche ed acrobazie.

4. Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilità elettrica nonché, in caso di noleggio, alle prescrizioni del locatore.

5. Quando, ai sensi dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocità di 6 km/h: a tal fine deve essere attivato il [imitatore di velocità previsto dall'ari 2, co. 7, secondo periodo.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, quando, ai sensi dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica, sulle piste ciclabili, sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h, gli utilizzatori conformano il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'articolo 182, comma 1, con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati, e commi 2, 3 e 4 del Codice della Strada e di cui all'articolo 377, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, del Regolamento. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato articolo 182 del Codice della strada.

7. Quando, ai sensi dell'articolo 3 e relativo allegato 2, è ammessa la circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica nelle aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che causi intralcio al transito normale degli altri pedoni. Si applicano le disposizioni del comma 10 del citato articolo 190 del Codice della strada.

8. Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di dispositivi auto-bilanciato del tipo segway o non autobilanciato del tipo monopattino elettrico che circolino su strade ricadenti in zona 30. su strade ove è previsto un limite di velocità massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del Codice della Strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del citato articolo 182 del Codice della strada.

9. Le prescrizioni in materia di limiti di velocità non si applicano quando i dispositivi per la mobilità elettrica sono utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 12. comma 1, del Codice della strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.

Articolo 7 
(Ulteriori disposizioni. durata e termine temporale della sperimentazione)
1. La sperimentazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica può essere autorizzata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore de] presente decreto e deve concludersi entro e non oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima data. I Comuni che autorizzano la sperimentazione comunicano ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno i provvedimenti a tal fine adottati, entro 30 giorni dalle rispettive date di adozione.

2. Ciascuna sperimentazione autorizzata ha durata minima di almeno dodici mesi. Entro tre mesi dal termine del periodo di sperimentazione i Comuni ne comunicano le risultanze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità che saranno definite con apposita disposizione dello stesso Ministero.

3. E' vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche di cui all'articolo 2 e relativo allegato 1. E' altresì vietata la circolazione dei predetti dispositivi in assenza o in difformità rispetto all'autorizzazione di cui all'articolo 3, e relativo allegato 2, nonché rispetto alle norme di comportamento previste dal presente decreto. Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e succ. mod. recante "Nuovo codice della strada".

Allegato 1 (art. 2, comma 2)
COMPONENTI CHE COSTITUISCONO E DISPOSITIVI AUTO-BILANCIATI E NON AUTOBILANCIATI

I dispositivi per la micromobilità elettrica sono caratterizzati dai componenti elencati nella seguente legenda: trattasi di componenti di massima di ciascun dispositivo, utili alla identificazione di quei dispositivi che, presentando caratteristiche analoghe, rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.


LEGENDA

1. Manico
2. Leva del freno
3. Acceleratore
4. Display di controllo
5. Manubrio
6. Cavo elettrico o freno
7. Sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio
8. Piantone dello sterzo
9. Head tube (collegamento forcella-telaio)
10. Forcella anteriore
11. Ruote (2 ruote)
12. Telaio
13. Pedana
14. Forcella posteriore
15. Gruppo di frenatura principale
16. Motore
17. Trasmissione
18. Batteria
19. Parafango
20. Rotellina
21. Manico di trasporto

MONOPATTINO



HOVERBOARD



SEGWAY



MONOWHELL




Allegato 2 (art. 3)


Allegato 3 (art. 4, comma 2)
Ove consentita la circolazione dispositivi per la micromobilità elettrica, la segnaletica stradale deve fornire idonea informazione all'utente della strada.
A tal fine è introdotta la seguente segnaletica sperimentale.
In analogia ai simboli di cui all'art. 125 del Regolamento, per le finalità ivi previste, si propongono i seguenti specifici pittogrammi:



I simboli di cui alle figure 1-2-3-4 potranno essere apposti nel pannello integrativo relativo al segnale figura 11.320 art. 135 "AREA PEDONALE", al fine di identificare i dispositivi ammessi alla circolazione entro l'area pedonale.
Il Comune che intenda avviare la sperimentazione, consentendo la circolazione dei dispositivi per la micromobitità elettrica secondo gli ambiti definiti nell'allegato 2. installerà al di sotto del segnale di "INIZIO DEL CENTRO ABITATO" (figura II.273 del Regolamento) il seguente segnale sperimentale:
Figura 5 - segnale sperimentale per la micromobilità elettrica


Al segnale di cui alla figura 5 sarà abbinato il seguente pannello integrativo:

Figura 6 - pannello integrativo da abbinare al segnale sperimentale per la micromobilità elettrica.

Il segnale di cui alla figura 5 fornisce, all'utente della strada che accede all'interno del centro abitato, l'informazione che è in atto la sperimentazione della micromobilità elettrica e che nelle zone 30 o su strade con limite di velocità massimo di 30 km/h, nonché sulle piste ciclabili e sui percorsi pedonali e ciclabili è ammessa la circolazione di monopattini elettrici e segway. il pannello integrativo riportato in figura 6 fornisce l'informazione che trattasi di segnaletica sperimentale.
L'abbinamento dei segnali di cui' alle figure 5-6 e del segnale di cui alla figura 11.273 del Regolamento deve essere conforme alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento.
Nel caso in cui il Comune intendesse autorizzare solo una fattispecie di dispositivo (monopattino elettrico o segway), il segnale di cui alla figura 5 conterrà solo il simbolo del dispositivo consentito. Nel caso il Comune intendesse escludere la possibilità di circolazione dei dispositivi su uno specifico percorso ricadente negli ambiti ammessi per monopattini elettrici e segway, dovrà applicare il pannello integrativo di cui al modello II 4 art. 83 del Regolamento usando il simbolo o i simboli dei dispositivi ai quali è vietata la circolazione (figure 1-2).
Nel caso in cui il Comune intendesse riservare specifici percorsi riservati ai soli dispositivi per la micromobilità elettrica ovvero l'abbinamento del segnale sperimentale e del relativo pannello integrativo di cui alle fìgg. 5-6 non fosse possibile se non in difformità alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento, il percorso deve essere riconoscibile attraverso una specifica segnaletica verticale di seguito descritta. In analogia ai segnali di obbligo di cui all'art. 122 comma 9 del Regolamento (fig. 11.88, fig. 11.90, fig. 92/a, fig. 92/13). per le finalità ivi previste, si propongono i seguenti specifici pittogrammi, da utilizzare all'inizio delle tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati nella tabella di cui all'allegato 2:





La fine dell'obbligo dei segnali di cui alle figure 7-8-9-10 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa in analogia alle figure II.89-91-93/a-93/b del Regolamento. Il formato dei segnali stradali verticali è nel formato "piccolo" o ridotto ai sensi dell'art.80 del Regolamento.


Il Decreto ministeriale è disponibile per la consultazione cliccando qui.

martedì 4 giugno 2019

Doppio senso ciclabile


Secondo una nota testata giornalistica online sul ciclismo urbano (Bikeitalia.it), in data 03.06.2019 sarebbe stato presentato un emendamento al testo base approvato dalla commissione trasporti recante le modifiche al codice della strada che, se approvato, modificherebbe ulteriormente l'art. 182 del Codice della Strada.

L'emendamento inserirebbe il comma 9-quater e permetterebbe, in determinate condizioni, la circolazione dei velocipedi in senso opposto all'unico senso di marcia consentito per gli altri autoveicoli (doppio senso ciclabile).

Contrariamente a quanto indicato dal parere M.I.T. n. 4635 del 18.09.2015 in materia di circolazione dei velocipedi nei sensi unici, con l'eventuale approvazione non ci sarebbero più vincoli riguardo la larghezza minima della sezione stradale (4,25 m), la massa dei veicoli autorizzati al transito (fino a 3,5 t) e la presenza di aree di sosta lungo la mano percorsa dai velocipedi. (Senso unico eccetto bici - quali impedimenti)

Di seguito i contenuti del testo che riprende quello di un emendamento già presentato in commissione trasporti (ma che poi non è entrato nel testo base):

Nei centri abitati, indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree di sosta e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito e previa valutazione delle condizioni di sicurezza, i velocipedi potranno circolare anche in senso opposto all'unico senso di marcia per tutti gli altri veicoli (doppio senso ciclabile), dove il limite massimo di velocità dovrà essere uguale o inferiore a 30 km/h, la strada dovrà essere classificata di tipo E o F oppure dovrà far parte di una zona a traffico limitato. Il doppio senso ciclabile dovrà essere disposto con ordinanza del sindaco e dovrà essere segnalato tramite pannello integrativo di eccezione per i velocipedi sui segnali verticali di divieto, di obbligo generico e utili alla guida ed eventualmente dove ritenuto opportuno anche mediante segnaletica orizzontale.
E' in ogni caso esclusa la possibilità di consentire la circolazione dei velocipedi in contromano.

Dalla lettura dell'ultimo periodo sembrerebbe che, per quanto riguarda il segnalamento, si dovrebbe prendere esempio dal parere M.I.T. n. 6234 del 21.12.2011 - richiesta di parere in materia di percorsi ciclabili,  ad eccezione delle limitazioni  citate. (controsenso-ciclabile)

Ciò che comunque emerge dalla lettura del testo è che la responsabilità del provvedimento e delle eventuali conseguenze ricadrebbe sulla testa del sindaco, il quale dovrà firmare l'ordinanza attuativa (a voi le conclusioni).

Domenico Spanò

sabato 1 giugno 2019

Attraversamenti pedonali rialzati


Negli ultimi anni si è vista sulle nostre strade la presenza sempre più massiccia di attraversamenti pedonali rialzati o rialzamenti della piattaforma stradale in corrispondenza delle intersezioni. 

Tali realizzazioni essendo di non lontana introduzione non trovano alcun riscontro attuativo nell'attuale codice della strada.

Dal punto di vista strutturale e geometrico sono stati trattati dal Decreto Ministeriale n.777 del 27 aprile 2006  "Seconda direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"  mentre per quanto riguarda il segnalamento, non essendo assimilabili ai dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell’art. 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione perché la loro geometria è in genere diversa da quanto previsto nella norma richiamata, non è prevista alcuna segnaletica sia orizzontale che verticale che evidenzi o avverta l'utente della presenza sul tracciato stradale.

Considerato il proliferare di queste installazioni, considerato che le varie amministrazioni adottano in modo del tutto autonomo sistemi di segnalamento disomogenei tra di loro, per garantire una maggiore sicurezza degli utenti della strada (spesso in condizioni di scarsa visibilità o situazioni meteorologiche avverse il loro tardivo avvistamento è causa di brusche frenate e conseguenti situazioni di pericolo per la circolazione), sarebbe opportuna e necessaria una regolamentazione sia in termini geometrici che di segnalamento e presegnalamento. 

Le modifiche al codice della strada presenti nel testo base approvato dalla commissione trasporti in data 14 maggio (ricordo che il testo, dopo il 3 giugno, a seguito di eventuali emendamenti, passerà all'esame dell'Aula e, successivamente, al Senato per essere definitivamente approvato.), introdurranno, se approvate, tali sistemi di rallentamento come sistemi di moderazione del traffico.

Per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali rialzati, le modifiche saranno introdotte dall'art. 1 comma 1 lettera b del testo base che modifica l'articolo 3 comma 1 punto 3 del codice della strada:

Art. 3 comma 1 punto 3
Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, eventualmente anche rialzata al piano del marciapiede ove presente, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
(in rosso il testo inserito)

Per quanto riguarda invece i rialzamenti della pavimentazione, le modifiche saranno introdotte dall'art. 1 comma 1 lettera h del testo base che modifica l'articolo 42 del codice della strada inserendo dopo il comma 2, il comma 2-bis:

Art. 42 comma 2-bis
Su tutte le strade per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione; disassamento dell’asse stradale; chicane; restringimenti della carreggiata.

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Risulta evidente come nei due articoli modificati non emerge l'obbligatorietà di un corretto segnalamento dei sistemi di rallentamento che tendono a variare il profilo plano-altimetrico della sede stradale, attraverso l'utilizzo della opportuna segnaletica orizzontale e verticale.

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A mio avviso, e allo scopo di rendere inequivocabile il testo, i due articoli potrebbero essere riformulati così:

Art. 3 comma 1 punto 3
Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, eventualmente anche rialzata al piano del marciapiede ove presente, opportunamente segnalata e organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
(in rosso il testo inserito - barrato il testo eliminato)

Art. 42 comma 2-bis
Su tutte le strade per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione opportunamente segnalato; disassamento dell’asse stradale; chicane; restringimenti della carreggiata.
(in rosso il testo inserito)



Conseguentemente all'approvazione, il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, dovrebbe poi stabilire caratteristiche costruttive e modalità di segnalamento obbligatorie.

Domenico Spanò

domenica 26 maggio 2019

Strada scolastica o zona scolastica?


Tra le modifiche al codice della strada presenti nel testo base approvato dalla commissione trasporti in data 14 maggio, spicca la nuova definizione di "strada scolastica", cioè una strada situata in prossimità di edifici adibiti ad uso scolastico. 

Il testo, dopo il 3 giugno, a seguito di eventuali emendamenti, passerà all'esame dell'Aula e, successivamente, al Senato per essere definitivamente approvato. 

Ecco di seguito le modifiche proposte dal testo base:

1) Articolo 1 comma 1 lettera a) del testo base.

All'articolo 2 (Definizione e classificazione delle strade), dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. È denominata «strada scolastica» la strada in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico e avente la funzione di consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse all'accesso agli edifici stessi »;

2) Articolo 1 comma 1 lettera d) del testo base.

All'articolo 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità), dopo il comma 10, è inserito il seguente: 

«10-bis. Nelle strade scolastiche di cui all'articolo 2, comma 4-bis, i comuni, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di accessibilità, provvedono a stabilire limitazioni alla circolazione stradale almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni. Ai fini del presente comma, i comuni provvedono, con ordinanza del sindaco, ad adottare almeno una delle seguenti misure: 

a) fissare un limite massimo di velocità pari a 30 km/h o inferiore, indicato con apposita segnaletica di cui agli articoli 39 e 40, nonché da dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis; 

b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti; 

c) delimitare aree pedonali.»

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Dalla lettura della testo, emerge un errore che riguarda l'errata collocazione nell'articolo 10 del Codice della Strada, della modifica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del testo base,  in quanto tale articolo tratta di trasporti eccezionali che nulla hanno a che fare con la regolamentazione della circolazione nelle strade.

La collocazione corretta potrebbe essere, a mio avviso all'interno dell'articolo 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati). 

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A parer mio, le modifiche riguardanti l'inserimento della cosiddetta "strada scolastica" potrebbero interessare l'articolo 3 (Definizioni stradali e di traffico) anche in sostituzione della proposta di inserimento nell'articolo 2 del comma 4-bis e potrebbero trovare collocazione dopo il comma 58 (zona residenziale) con il quale presenta molte similitudini. 

«59. Zona scolastica: zona urbana, all'interno della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dell'utenza connessa agli edifici stessi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.»

A tal proposito anche l'articolo 135 del Reg. 495/1992 potrebbe essere così modificato: 

"Dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. Il segnale ZONA SCOLASTICA (FIG. II 318/b) indica l'inizio di una strada o zona all'interno della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, nella quale vivono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona scolastica. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA SCOLASTICA (FIG. II 319/b). Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note on pannello integrativo di formato quadrato (tab. II 9)."

  

Domenico Spanò

venerdì 24 maggio 2019

La mattanza non ha fine....


La mattanza non ha fine…mi chiedo come si possano sentire i tonni nel momento stesso che la rete si fa sempre più stretta ed il cruento rito della pesca ha inizio …se è la stessa sensazione che si prova quando ci si vede arrivare contro un autocarro da 400 quintali a 100 km/h e non ha la ben che minima intenzione di frenare o cambiare direzione, è il peggiore dei momenti che uno possa vivere.

Sembra paradossale ma oggi, per i nostri colleghi che lavorano in strada, la sensazione del tonno nella “camera della morte” la conoscono bene. Ogni giorno, ogni giorno si registrano incidenti sul lavoro: incidenti di ogni sorta ma quelli che avvengono in un cantiere stradale, spesso, vengono derubricati come incidenti stradali e pertanto non possono essere annoverati nei dati di incidentalità sul luogo di lavoro e quindi non degni di nota.

Assurdo pensare che in uno stato moderno, dove la tecnologia la fa da padrone, non ci sia la possibilità d’intervenire per poter aiutare le maestranze in un cantiere stradale per compiere il proprio dovere. Prescrizioni insensate di ogni genere, anche anacronistiche, soprattutto anacronistiche! basti pensare che il nuovo codice della strada è del 1992, ed il decreto che disciplina la posa dei cantieri è del 2002 (si 2002 l’anno prossimo raggiunge la maggior età) e da allora non s’è fatto più nulla. Forse non tutti sanno che quando si posa un cantiere autostradale, ovvero quando si danno le indicazioni all’utenza di cosa avverrà a breve sul suo percorso, il mio collega deve “attraversare di corsa” la carreggiata di 15 metri con un cartello da 25 kg in spalla e saltare all’interno dello spartitraffico per posarlo. Questo a traffico aperto, e non solo una volta ma almeno una dozzina. Attenzione, questo per posarlo ma poi bisogna anche smobilitarlo… ed olè via di corsa. Si di corsa perché le macchine corrono non a 50 km/h ma a 130 km/h. Non sto descrivendo la scena di un film americano in bianco e nero degli anni 50 dove il comico fa una parodia sull’attraversamento di una strada trafficata a New York; sto descrivendo quello che succede oggi anno 2019 in Italia sulle nostre strade ed autostrade: non è una commedia è un dramma. Non parliamo poi della “tolleranza” nei confronti dell’incosciente, anzi delinquente, che non rispetta i limiti di velocità con il proprio camion in presenza di un cantiere, che abbatte tutta la segnaletica di presegnalamento, che non si accorge dei ragazzi impegnati a fare il loro dovere, che distrugge il loro mezzo, che non frena ma si ferma in piazzola a staccare il rimorchio, e scappa con la motrice.

Si questo lo si derubrica come incidente stradale…non come tentato omicidio.

L’enfasi nel raccontare e subire queste cose fa perdere la lucidità e la coerenza, ma cosa c’è di coerente in una pesca al tonno con arpioni e reti… la stessa incoerenza che permette di fare tutto questo.

Oggi deve essere riorganizzato un nuovo modo di pensare un cantiere di tipo stradale, sfruttare tutta la tecnologia che permetta di elevare la sicurezza degli operatori in strada. Prevedere nuovi schemi segnaletici più coerenti con lo stato di fatto delle infrastrutture, del volume di traffico e dell’elevazione della velocità media dello stesso. Coerenza non vuol dire abbassare i limiti, tutt’altro: vuol dire intervenire in modo sensato con abbattimenti di velocità solo e quando necessario, pensare a tipologie di cantieri strutturati in maniera organica; per maniera organica s’intende adottare pochi schemi, semplici, che condizionino l’utenza ad adottare SEMPRE lo stesso comportamento, indipendentemente da quale corsia venga chiusa. Pensare, al pari delle gare automobilistiche, di istituire e normare l’utilizzo di safety car in grado di rallentare il traffico in particolari condizioni – vedi l’attraversamento in sicurezza della carreggiata dell’operatore con il segnale in spalla – tutte soluzioni fattibili che devono essere attuate quanto prima…prima che vengano issate le reti ed il mare si tinga di rosso rubino per l’ennesima volta

Paolo Filippi e Marino Mazzoli