sabato 7 aprile 2018

Sosta veicoli elettrici in ricarica


Segnaletica verticale necessaria per gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica, realizzata secondo le indicazioni del M.I.T. riportate di seguito.

"L’art.158, comma 1, del Codice della Strada è stato modificato dall’art.17 del D. Lgs. 257 del 16 dicembre 2016 con l’introduzione della lettera h-bis) che ha introdotto il divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

A seguito di questa modifica è necessario individuare gli stalli per i veicoli elettrici in ricarica con conseguente definizione della segnaletica sia verticale che orizzontale.

Questo ufficio ha predisposto una tipologia di segnale, qui in allegato, a cui si raccomanda di far riferimento.


Si è utilizzato il segnale di “Parcheggio” poiché, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera c) del Regolamento, il segnale di Fig. II.76 può essere usato per indicare un’area organizzata o attrezzata per sostare a tempo indeterminato, salvo diversa segnalazione; eventuali limitazioni di tempo, tariffe, schemi di disposizione dei veicoli, categorie ammesse o escluse vanno indicate con pannelli integrativi aventi valore prescrittivo.

Il pittogramma che individua i veicoli elettrici necessari di ricarica è riportato nello schema grafico allegato ed è stato realizzato tenendo conto anche di esperienze simili in altri paesi europei, mentre per quanto attiene il tempo necessario alla ricarica si deve far riferimento alle tipologie di colonnine di ricarica installate.

Si suggerisce l’utilizzo del segnale in allegato in fase sperimentale, inserendo per i primi mesi un ulteriore pannello integrativo, posto sotto il segnale di Parcheggio, con la dicitura “veicoli elettrici in ricarica” al fine di aiutare l’utenza a individuare la categoria di veicoli per i quali il parcheggio è riservato.

Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma 1, lettera d), del Codice. Per gli spazi destinati ai veicoli in ricarica elettrica potrà essere utilizzato il colore bianco."

Controsenso ciclabile

(senso unico eccetto bici all'italiana)


L'art. 4 c.1 lett. d) del DM n. 557/1999 "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" prevede, tra gli itinerari ciclabili, anche i percorsi in promiscuo con gli altri veicoli.

Il successivo c. 5, riconoscendone il maggior rischio per l'utenza ciclistica, li ammette solo per dare continuità alla rete di itinerari prevista dall'apposito piano di cui all'art. 3 c. 1, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili.

In tal caso è necessario intervenire con idonei provvedimenti mirati a ridurre il differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.

Al riguardo si osserva che l'istituzione di una zona a traffico limitato ai sensi dell'art. 7 c. 9 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e, nell'ambito di questa, di una zona a velocità limitata di cui all'art.135 c.14 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), a parere di questo Ufficio può ritenersi confacente all'esigenza sopra rappresentata, purché in condizioni di ridotto traffico veicolare.

Ciò premesso, dall'attuale formulazione dell'art. 4 c. 5 del citato DM n. 557/1999 non si rilevano particolari vincoli sulle modalità di realizzazione di itinerari promiscui veicolari e ciclabili, talchè appare ammissibile che essi possano essere anche di senso opposto.

Conseguentemente, alle condizioni sopra indicate, qualora per difetto di spazio non sia tecnicamente possibile la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria ex art. 6 c. I e art. 7 c. 4 del DM n. 557/1999, di senso opposto a quello veicolare, appare ammissibile realizzare percorsi promiscui limitando il transito in senso opposto ai soli velocipedi, mediante l'impiego della segnaletica di obbligo di cui all'art.122 cc. 2 e 3 del Regolamento, integrata con i pannelli di cui all'art. 83 c. 3, Mod. II.4, per indicare eccezioni o limitazioni.

Qualora i veicoli provengano da un senso unico, su entrambi i sensi di marcia deve essere apposto il segnale "doppio senso di circolazione" di cui all'art. 96 c. I del Regolamento (Fig. Il. 26), integrato con i pannelli di cui all'art. 83 c. 3, Mod. II. 6, per significare esplicitazioni o indicazioni.

Per quanto concerne le dimensioni della sezione stradale, trattandosi di strade esistenti e riconducibili alla definizione di strada locale urbana di cui all'art. 2 c. 3 lett. F) del Codice, si può fare riferimento al modulo minimo di corsia pari a 2,75 m (tra gli interassi delle strisce di margine), ex art. 140 c. I del Regolamento, maggiorato della larghezza minima di corsia ciclabile pari a 1,50 m (comprese le strisce di margine), ex art. 7 c. 1 del DM n. 557/1999.

Tale misura è da intendersi come minima inderogabile per poter consentire il transito di veicoli a motore di massa complessiva fino a 3,5 t in un senso, e di velocipedi a due ruote in senso opposto: resta inteso che non potrà essere consentita la sosta sulla mano percorsa dai velocipedi.

Come consentito dall'art. 138 c. 6 del Regolamento, non si dovranno tracciare le strisce longitudinali: conseguentemente, non essendo definite le corsie di marcia, non si dovrà fare uso della segnaletica verticale di cui all'art. 135 c. 19; in tal caso tutti i conducenti dovranno adottare il comportamento di cui all'art. 143, cc. 1 e 2, del Codice, e qualora sia necessario, quello di cui all'art. 150 c. 1.

M.I.T. Parere n. 6234 del 21.12.2011 - richiesta di parere in materia di percorsi ciclabili


esempio esplicativo

lunedì 2 aprile 2018

Segnalamento delle rotatorie


In via del tutto generale, la questione del segnalamento delle  rotatorie non può limitarsi alla mera individuazione della corretta segnaletica verticale di prescrizione, bensì deve necessariamente estendersi  anche a quella di pericolo, di preavviso e di indicazione, e alla regolamentare segnaletica orizzontale, che vanno opportunamente e  vicendevolmente integrate tra loro al fine di fornire agli utenti della strada  un coerente complesso di informazioni.
In tale ottica, pertanto, la rotatoria va adeguatamente segnalata con il  segnale “rotatoria” di cui all’art. 122, comma 6, del Regolamento (Fig.II.84), preceduto, su strade extraurbane, dal segnale “circolazione  rotatoria” di cui all’art. 96, comma 6 (Fig.II.27); deve essere inoltre  apposto il segnale di preavviso di cui all’art. 127, comma 1, lett. a), nella  configurazione relativa al tipo di strada (Fig. II.238).



Sui rami di accesso alla rotatoria le isole di traffico vanno  adeguatamente segnalate secondo il disposto dell’art. 177; giova tuttavia  osservare che, a rigore, la presenza della linea continua ai sensi del comma  1 e, in genere, la segnaletica orizzontale impiegata, esclude a priori ogni  altra manovra diversa dal passaggio a destra dell’ostacolo.
Sui rami d’uscita, invece, va tracciata la relativa segnaletica  orizzontale di corsia, di margine ed eventualmente di guida, ai sensi degliartt. 140, 141 e 143, e sulle relative cuspidi va apposta unicamente la  segnaletica di direzione di cui all’art. 128 (Fig. II.248 o II.249, secondo il  caso).

Le cuspidi sui rami in uscita, infatti, non possono essere considerate  quali ostacoli entro la carreggiata secondo il disposto di cui all’art. 175  comma 3, e dunque non va apposto su di esse il segnale di “passaggi  consentiti” cui all’art. 122, comma 4 (Fig. II.83).
I segnali di “direzioni consentite” di cui all’art. 122, comma 3, (Figg.  II.81/a e II.81/b) non risultano adeguati, per significato letterale, alla  situazione.
Per gli stessi motivi sull’isola centrale non è necessario apporre i  segnali di “direzione obbligatoria” di cui all’art. 122 comma 2 (Fig. II.80/c)  o “passaggio obbligatorio” di cui all’art. 122, comma 4 (Fig. II.82/b).
II Direttiva 27.04.2006
Corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.