lunedì 23 novembre 2020

Ultime modifiche al Codice della Strada

La legge n. 120 in vigore da 15 settembre 2020 ha introdotto alcune modifiche sostanziali in merito al Codice della Strada, alla circolazione stradale e in modo particolare alla circolazione dei velocipedi.

Le principali modifiche riguardano la definizione e classificazione delle strade (art.2 CdS) dove viene introdotto un nuovo tipo di strada “strada urbana ciclabile”; riguardano le definizioni stradali e di traffico (art.3 CdS) dove vengono introdotte nuove definizioni stradali, “corsia ciclabile”, corsia ciclabile per doppio senso di circolazione”, “zona scolastica”; riguardano la regolamentazione della circolazione nei centri abitati (art.7 CdS) dove viene regolamentata la circolazione dei veicoli in funzione delle modifiche introdotte.

Altre modifiche non meno importanti riguardano invece le violazioni al Codice della Strada; le patenti di guida; le caratteristiche costruttive dei veicoli ecc.

Riguardo le modifiche sopra descritte sembra scontata la necessità di introdurre nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada una nuova segnaletica verticale ed orizzontale in grado di tradurre graficamente quanto richiesto dalle nuove disposizioni introdotte.

Noi di Segnaletica&Sicurezza abbiamo ipotizzato quale segnaletica verticale possa soddisfare appieno le disposizioni previste dei nuovi articoli introdotti cercando mantenere formati, grafica e colori già previsti dalla normativa vigente e sicuramente già ampiamente conosciuti dagli utenti della strada.

Di seguito riportiamo il testo dei nuovi articoli introdotti e la possibile segnaletica verticale ipotizzata:

Art. 2 comma 2 - E Bis - Strada urbana ciclabile
Strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi;

Fig. 318/b - STRADA URBANA CICLABILE

Art. 3 comma 1 – 12 Bis – Corsia ciclabile

Parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.

Fig. 340/b – CORSIA CICLABILE

Art. 3 comma 1 – 12 Ter – Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile
Parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli.

Art. 7 comma 1 – i Bis

Stabilire che su strade classificate di tipo E, E -bis , F o F -bis , ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata ‘doppio senso ciclabile’ ed è individuata mediante apposita segnaletica.

Fig. 340/b – CORSIA CICLABILE PER DOPPIO SENSO CICLABILE

Art. 3 comma 1 – 58 Bis – Zona scolastica

Zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.


Fig. 318/c – ZONA SCOLASTICA


Fig. 318/d – FINE ZONA SCOLASTICA

Art. 7 comma 1 – i Ter
Consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.”

Fig. 340/b – USO CORSIE

Rimanendo in tema di modifiche al Codice della Strada ricordiamo inoltre che la legge n. 77 del 17 luglio 2020 ha inserito una nuova definizione stradale e di traffico (art.3 CdS) e ha introdotto un nuovo comma inerente la circolazione dei velocipedi (art. 182 CdS).

 Anche in questo caso riportiamo di seguito il testo dei nuovi articoli introdotti e la segnaletica verticale ipotizzata:

Art. 3 comma 1 – 7 Bis – Casa avanzata
Linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli.

Art. 182 comma 9 Ter
Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.

Fig. 340/e – CASA AVANZATA