martedì 10 aprile 2018

Delimitazione delle aree di carico e scarico


Come segnalare in modo corretto le aree di carico e scarico, anche in funzione delle modifiche apportate al Codice della Strada dal D.L. n. 50 del 24.04.2017 dove la lettera G dell’art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) comma 1 (Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco) viene così modificata:
«g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose.»

La direttiva n. 777 del 27.04.2006 dell'allora Ministero dei trasporti sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, al paragrafo 8.4 si esprime così:

Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera c) del Regolamento, il segnale di “parcheggio”, (Fig. II.76), può essere usato per indicare un’area organizzata o attrezzata per sostare a tempo indeterminato, salvo diversa segnalazione; eventuali limitazioni di tempo, tariffe, schemi di disposizione dei veicoli, categorie ammesse o escluse vanno indicate con pannelli integrativi aventi valore prescrittivo. Nel caso di spazi destinati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g) del Codice, ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, il pannello integrativo appropriato è riportato nella Fig. II.124, relativa all'art. 125, comma 2 del Regolamento; all'occorrenza possono essere utilizzati anche pannelli relativi alle categorie di veicoli ammesse, e all'articolazione temporale.

Pertanto il segnale di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), integrato dal pannello di cui alla Fig. II.124, ed eventualmente da quelli citati, indica un’area di sosta riservata a tempo indeterminato alle operazioni di carico e scarico, eseguite da veicoli di qualsiasi categoria, oppure, se del caso, di determinate categorie; ne consegue che è esclusa ogni altra utilizzazione, ivi compresa la sosta degli stessi veicoli utilizzati per le suddette operazioni, se non per il tempo ad esse strettamente necessario. 

Una diversa articolazione temporale dovrà essere eventualmente indicata con l’adeguato pannello integrativo “validità” di cui all'art. 83, comma 3 del Regolamento, (mod. II.3/d); in tal caso, al di fuori dell’orario indicato dal pannello, la sosta deve intendersi comunque consentita senza limitazioni, salvo diversa segnalazione. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il colore giallo previsto dall'art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall'art. 7, comma 1, lettera d), del Codice.

Per gli spazi destinati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g), del Codice, potrà essere utilizzato il colore bianco o, se del caso, quello azzurro, qualora si intenda subordinare la sosta, al di fuori degli orari stabiliti per il carico e lo scarico, al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) del Codice. A tale riguardo, l’art. 158, comma 2, lettera e) prescrive che la sosta è sempre vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite.

Il concetto viene ribadito in occasione del parere n.200 del 17.01.2012 (Richiesta di parere per segnaletica stradale verticale ed orizzontale per aree riservate a carico e scarico.):

In primo luogo non si comprende la necessità di una riserva di 24 ore per le operazioni di carico e scarico delle merci; al riguardo si rammenta che le ordinanze prescrittive di cui all'art. 5 comma 3 del codice (d.lgs. n. 285/1992) devono essere opportunamente motivate.

In secondo luogo si ribadisce che il colore giallo deve essere utilizzato unicamente per gli stalli di sosta riservati ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d); in tal senso deve intendersi il concetto di riserva esclusiva a tempo indeterminato espresso nella citata nota prot. n. 62785 del 3 luglio 2007. 

Nel caso di spazi riservati al carico e scarico di merci ai sensi del medesimo art. 7, comma 1, lett. g), ferma restando l’opportunità di orari limitati nel tempo se non si giustificano operazioni che si protraggano per 24 ore consecutive, andrà utilizzata l’idonea segnaletica verticale di parcheggio, costituita dal segnale di cui all'art. 120, comma 1 lett. c), Fig. II.76, corredato di pannelli integrativi, ovvero dal pannello composito per la regolamentazione flessibile della sosta di cui al medesimo art. 120, comma 4, Fig. II.79/d, del Regolamento, con i simboli di cui all'art. 125, comma 2 del Regolamento, Fig. II.124.
Si rammenta infine che eccezioni permanenti al divieto di sosta sono consentite solo nei casi previsti dall'art. 120 cc. 2 e 3 del Regolamento.

Chiarimenti a riguardo delle modifiche all'art. 7 del codice della strada introdotte dal Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2017, il cui art. 47-bis reca disposizioni in materia di trasporto su strada, vengono espressi con Parere n.6556 del 27.10.2017 (Parere MIT su modifiche introdotte agli artt. 7 e 158 del Codice della strada)

Con riferimento a quanto esposto nella nota in riscontro, condividendo le perplessità manifestate da codesto Ufficio in merito alle modifiche apportate  alla loro pratica applicazione, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne la nuova formulazione dell'art. 7, c. 1, lett. g), del Codice, la modifica pare sostanzialmente inutile; infatti anche prima  di essa, in virtù del potere di ordinanza sancito dall'art. 6, C. 4, lett. d), e dall'art. 7, C. 1, lett. a) lett. e) e lett. g), del Codice, il Comune aveva il potere di regolamentare la sosta per le operazioni di carico e scarico di cose o di merci, indicando con la prescritta segnaletica i veicoli ammessi o esclusi, gli orari consentiti e le aree interessate dal provvedimento, fatto salvo l'unico requisito della motivazione prevista dall'art. 5, C. 3, del Codice.

La nuova formulazione, pertanto, non esclude la possibilità di ammettere le operazioni di carico e scarico di cose anche diverse alle merci, da effettuarsi con veicoli anche diversi da quelli appartenenti alla categoria "N" di cui all'art. 47, C. 2, lett. c), del Codice, con apposita ordinanza e con le dovute motivazioni.

"omissis"

In conclusione, a parere di questo Ufficio, nulla è innovato rispetto alla situazione precedente, se non nella necessità di integrare con il simbolo della categoria di veicoli cui si riferisce la riserva di spazi il segnale composito indicante l'area adibita al carico e scarico, qualora l'ordinanza faccia riferimento all'art. 7, c. 1, lett. g), del Codice.

In questo specifico caso si conviene sull'uso del segnale "Parcheggio", come espresso anche al paragrafo 8.4 della Direttiva n. 777 del 27.04.2006 dell'allora Ministero dei trasporti.

Si osserva peraltro che, in caso di diversa interpretazione, resterebbe incongruamente esclusa la possibilità di ammettere alla sosta per carico e scarico anche altri veicoli adibiti al trasporto di merci, come i motoveicoli appartenenti alla categoria internazionale "di cui all'art. 47, c. 2, lett. a), e i rimorchi o semirimorchi appartenenti alla categoria internazionale "O" di cui all'art. 47, c. 2, lett. d), del Codice.

In proposito si deve altresì rilevare che nel vigente Regolamento non è previsto un simbolo o segnale che individui i veicoli della categoria N in generale.

Poiché il trasporto di merci per la distribuzione nei centri abitati è solitamente eseguito con autocarri, si può adottare il simbolo di cui alla Fig. II.137 del Regolamento, anche se in questo caso si riferirebbe al trasporto di cose, così comprendendo anche e il trasporto di merci.

Qualora riferito a limiti di massa diversi da 3,5 t, si deve riportare all'interno della sagoma dell'autocarro una iscrizione in bianco relativa al diverso valore del limite, anche inferiore se si vogliono attuare riserve per veicoli di categoria N1.

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