martedì 10 aprile 2018

Delimitazione delle aree di carico e scarico


Come segnalare in modo corretto le aree di carico e scarico, anche in funzione delle modifiche apportate al Codice della Strada dal D.L. n. 50 del 24.04.2017 dove la lettera G dell’art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) comma 1 (Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco) viene così modificata:
«g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose.»

La direttiva n. 777 del 27.04.2006 dell'allora Ministero dei trasporti sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, al paragrafo 8.4 si esprime così:

Ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera c) del Regolamento, il segnale di “parcheggio”, (Fig. II.76), può essere usato per indicare un’area organizzata o attrezzata per sostare a tempo indeterminato, salvo diversa segnalazione; eventuali limitazioni di tempo, tariffe, schemi di disposizione dei veicoli, categorie ammesse o escluse vanno indicate con pannelli integrativi aventi valore prescrittivo. Nel caso di spazi destinati, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g) del Codice, ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, il pannello integrativo appropriato è riportato nella Fig. II.124, relativa all'art. 125, comma 2 del Regolamento; all'occorrenza possono essere utilizzati anche pannelli relativi alle categorie di veicoli ammesse, e all'articolazione temporale.

Pertanto il segnale di cui all'art. 120, comma 1, lettera c), integrato dal pannello di cui alla Fig. II.124, ed eventualmente da quelli citati, indica un’area di sosta riservata a tempo indeterminato alle operazioni di carico e scarico, eseguite da veicoli di qualsiasi categoria, oppure, se del caso, di determinate categorie; ne consegue che è esclusa ogni altra utilizzazione, ivi compresa la sosta degli stessi veicoli utilizzati per le suddette operazioni, se non per il tempo ad esse strettamente necessario. 

Una diversa articolazione temporale dovrà essere eventualmente indicata con l’adeguato pannello integrativo “validità” di cui all'art. 83, comma 3 del Regolamento, (mod. II.3/d); in tal caso, al di fuori dell’orario indicato dal pannello, la sosta deve intendersi comunque consentita senza limitazioni, salvo diversa segnalazione. Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il colore giallo previsto dall'art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall'art. 7, comma 1, lettera d), del Codice.

Per gli spazi destinati ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera g), del Codice, potrà essere utilizzato il colore bianco o, se del caso, quello azzurro, qualora si intenda subordinare la sosta, al di fuori degli orari stabiliti per il carico e lo scarico, al pagamento di una somma, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f) del Codice. A tale riguardo, l’art. 158, comma 2, lettera e) prescrive che la sosta è sempre vietata sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite.

Il concetto viene ribadito in occasione del parere n.200 del 17.01.2012 (Richiesta di parere per segnaletica stradale verticale ed orizzontale per aree riservate a carico e scarico.):

In primo luogo non si comprende la necessità di una riserva di 24 ore per le operazioni di carico e scarico delle merci; al riguardo si rammenta che le ordinanze prescrittive di cui all'art. 5 comma 3 del codice (d.lgs. n. 285/1992) devono essere opportunamente motivate.

In secondo luogo si ribadisce che il colore giallo deve essere utilizzato unicamente per gli stalli di sosta riservati ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d); in tal senso deve intendersi il concetto di riserva esclusiva a tempo indeterminato espresso nella citata nota prot. n. 62785 del 3 luglio 2007. 

Nel caso di spazi riservati al carico e scarico di merci ai sensi del medesimo art. 7, comma 1, lett. g), ferma restando l’opportunità di orari limitati nel tempo se non si giustificano operazioni che si protraggano per 24 ore consecutive, andrà utilizzata l’idonea segnaletica verticale di parcheggio, costituita dal segnale di cui all'art. 120, comma 1 lett. c), Fig. II.76, corredato di pannelli integrativi, ovvero dal pannello composito per la regolamentazione flessibile della sosta di cui al medesimo art. 120, comma 4, Fig. II.79/d, del Regolamento, con i simboli di cui all'art. 125, comma 2 del Regolamento, Fig. II.124.
Si rammenta infine che eccezioni permanenti al divieto di sosta sono consentite solo nei casi previsti dall'art. 120 cc. 2 e 3 del Regolamento.

Chiarimenti a riguardo delle modifiche all'art. 7 del codice della strada introdotte dal Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni nella Legge n. 96/2017, il cui art. 47-bis reca disposizioni in materia di trasporto su strada, vengono espressi con Parere n.6556 del 27.10.2017 (Parere MIT su modifiche introdotte agli artt. 7 e 158 del Codice della strada)

Con riferimento a quanto esposto nella nota in riscontro, condividendo le perplessità manifestate da codesto Ufficio in merito alle modifiche apportate  alla loro pratica applicazione, si comunica quanto segue.

Per quanto concerne la nuova formulazione dell'art. 7, c. 1, lett. g), del Codice, la modifica pare sostanzialmente inutile; infatti anche prima  di essa, in virtù del potere di ordinanza sancito dall'art. 6, C. 4, lett. d), e dall'art. 7, C. 1, lett. a) lett. e) e lett. g), del Codice, il Comune aveva il potere di regolamentare la sosta per le operazioni di carico e scarico di cose o di merci, indicando con la prescritta segnaletica i veicoli ammessi o esclusi, gli orari consentiti e le aree interessate dal provvedimento, fatto salvo l'unico requisito della motivazione prevista dall'art. 5, C. 3, del Codice.

La nuova formulazione, pertanto, non esclude la possibilità di ammettere le operazioni di carico e scarico di cose anche diverse alle merci, da effettuarsi con veicoli anche diversi da quelli appartenenti alla categoria "N" di cui all'art. 47, C. 2, lett. c), del Codice, con apposita ordinanza e con le dovute motivazioni.

"omissis"

In conclusione, a parere di questo Ufficio, nulla è innovato rispetto alla situazione precedente, se non nella necessità di integrare con il simbolo della categoria di veicoli cui si riferisce la riserva di spazi il segnale composito indicante l'area adibita al carico e scarico, qualora l'ordinanza faccia riferimento all'art. 7, c. 1, lett. g), del Codice.

In questo specifico caso si conviene sull'uso del segnale "Parcheggio", come espresso anche al paragrafo 8.4 della Direttiva n. 777 del 27.04.2006 dell'allora Ministero dei trasporti.

Si osserva peraltro che, in caso di diversa interpretazione, resterebbe incongruamente esclusa la possibilità di ammettere alla sosta per carico e scarico anche altri veicoli adibiti al trasporto di merci, come i motoveicoli appartenenti alla categoria internazionale "di cui all'art. 47, c. 2, lett. a), e i rimorchi o semirimorchi appartenenti alla categoria internazionale "O" di cui all'art. 47, c. 2, lett. d), del Codice.

In proposito si deve altresì rilevare che nel vigente Regolamento non è previsto un simbolo o segnale che individui i veicoli della categoria N in generale.

Poiché il trasporto di merci per la distribuzione nei centri abitati è solitamente eseguito con autocarri, si può adottare il simbolo di cui alla Fig. II.137 del Regolamento, anche se in questo caso si riferirebbe al trasporto di cose, così comprendendo anche e il trasporto di merci.

Qualora riferito a limiti di massa diversi da 3,5 t, si deve riportare all'interno della sagoma dell'autocarro una iscrizione in bianco relativa al diverso valore del limite, anche inferiore se si vogliono attuare riserve per veicoli di categoria N1.

sabato 7 aprile 2018

Sosta veicoli elettrici in ricarica


Segnaletica verticale necessaria per gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica, realizzata secondo le indicazioni del M.I.T. riportate di seguito.

"L’art.158, comma 1, del Codice della Strada è stato modificato dall’art.17 del D. Lgs. 257 del 16 dicembre 2016 con l’introduzione della lettera h-bis) che ha introdotto il divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

A seguito di questa modifica è necessario individuare gli stalli per i veicoli elettrici in ricarica con conseguente definizione della segnaletica sia verticale che orizzontale.

Questo ufficio ha predisposto una tipologia di segnale, qui in allegato, a cui si raccomanda di far riferimento.


Si è utilizzato il segnale di “Parcheggio” poiché, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lettera c) del Regolamento, il segnale di Fig. II.76 può essere usato per indicare un’area organizzata o attrezzata per sostare a tempo indeterminato, salvo diversa segnalazione; eventuali limitazioni di tempo, tariffe, schemi di disposizione dei veicoli, categorie ammesse o escluse vanno indicate con pannelli integrativi aventi valore prescrittivo.

Il pittogramma che individua i veicoli elettrici necessari di ricarica è riportato nello schema grafico allegato ed è stato realizzato tenendo conto anche di esperienze simili in altri paesi europei, mentre per quanto attiene il tempo necessario alla ricarica si deve far riferimento alle tipologie di colonnine di ricarica installate.

Si suggerisce l’utilizzo del segnale in allegato in fase sperimentale, inserendo per i primi mesi un ulteriore pannello integrativo, posto sotto il segnale di Parcheggio, con la dicitura “veicoli elettrici in ricarica” al fine di aiutare l’utenza a individuare la categoria di veicoli per i quali il parcheggio è riservato.

Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, giova osservare che il colore giallo previsto dall’art. 149, comma 3, lettera c), e comma 4, del Regolamento, si riferisce unicamente agli stalli di sosta riservati a particolari categorie di veicoli, indicate esclusivamente dall’art. 7, comma 1, lettera d), del Codice. Per gli spazi destinati ai veicoli in ricarica elettrica potrà essere utilizzato il colore bianco."

Controsenso ciclabile

(senso unico eccetto bici all'italiana)


L'art. 4 c.1 lett. d) del DM n. 557/1999 "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" prevede, tra gli itinerari ciclabili, anche i percorsi in promiscuo con gli altri veicoli.

Il successivo c. 5, riconoscendone il maggior rischio per l'utenza ciclistica, li ammette solo per dare continuità alla rete di itinerari prevista dall'apposito piano di cui all'art. 3 c. 1, nelle situazioni in cui non sia possibile, per motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali, realizzare piste ciclabili.

In tal caso è necessario intervenire con idonei provvedimenti mirati a ridurre il differenziale di velocità tra le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore.

Al riguardo si osserva che l'istituzione di una zona a traffico limitato ai sensi dell'art. 7 c. 9 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) e, nell'ambito di questa, di una zona a velocità limitata di cui all'art.135 c.14 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992), a parere di questo Ufficio può ritenersi confacente all'esigenza sopra rappresentata, purché in condizioni di ridotto traffico veicolare.

Ciò premesso, dall'attuale formulazione dell'art. 4 c. 5 del citato DM n. 557/1999 non si rilevano particolari vincoli sulle modalità di realizzazione di itinerari promiscui veicolari e ciclabili, talchè appare ammissibile che essi possano essere anche di senso opposto.

Conseguentemente, alle condizioni sopra indicate, qualora per difetto di spazio non sia tecnicamente possibile la realizzazione di una pista ciclabile in sede propria ex art. 6 c. I e art. 7 c. 4 del DM n. 557/1999, di senso opposto a quello veicolare, appare ammissibile realizzare percorsi promiscui limitando il transito in senso opposto ai soli velocipedi, mediante l'impiego della segnaletica di obbligo di cui all'art.122 cc. 2 e 3 del Regolamento, integrata con i pannelli di cui all'art. 83 c. 3, Mod. II.4, per indicare eccezioni o limitazioni.

Qualora i veicoli provengano da un senso unico, su entrambi i sensi di marcia deve essere apposto il segnale "doppio senso di circolazione" di cui all'art. 96 c. I del Regolamento (Fig. Il. 26), integrato con i pannelli di cui all'art. 83 c. 3, Mod. II. 6, per significare esplicitazioni o indicazioni.

Per quanto concerne le dimensioni della sezione stradale, trattandosi di strade esistenti e riconducibili alla definizione di strada locale urbana di cui all'art. 2 c. 3 lett. F) del Codice, si può fare riferimento al modulo minimo di corsia pari a 2,75 m (tra gli interassi delle strisce di margine), ex art. 140 c. I del Regolamento, maggiorato della larghezza minima di corsia ciclabile pari a 1,50 m (comprese le strisce di margine), ex art. 7 c. 1 del DM n. 557/1999.

Tale misura è da intendersi come minima inderogabile per poter consentire il transito di veicoli a motore di massa complessiva fino a 3,5 t in un senso, e di velocipedi a due ruote in senso opposto: resta inteso che non potrà essere consentita la sosta sulla mano percorsa dai velocipedi.

Come consentito dall'art. 138 c. 6 del Regolamento, non si dovranno tracciare le strisce longitudinali: conseguentemente, non essendo definite le corsie di marcia, non si dovrà fare uso della segnaletica verticale di cui all'art. 135 c. 19; in tal caso tutti i conducenti dovranno adottare il comportamento di cui all'art. 143, cc. 1 e 2, del Codice, e qualora sia necessario, quello di cui all'art. 150 c. 1.

M.I.T. Parere n. 6234 del 21.12.2011 - richiesta di parere in materia di percorsi ciclabili


esempio esplicativo

lunedì 2 aprile 2018

Segnalamento delle rotatorie


In via del tutto generale, la questione del segnalamento delle  rotatorie non può limitarsi alla mera individuazione della corretta segnaletica verticale di prescrizione, bensì deve necessariamente estendersi  anche a quella di pericolo, di preavviso e di indicazione, e alla regolamentare segnaletica orizzontale, che vanno opportunamente e  vicendevolmente integrate tra loro al fine di fornire agli utenti della strada  un coerente complesso di informazioni.
In tale ottica, pertanto, la rotatoria va adeguatamente segnalata con il  segnale “rotatoria” di cui all’art. 122, comma 6, del Regolamento (Fig.II.84), preceduto, su strade extraurbane, dal segnale “circolazione  rotatoria” di cui all’art. 96, comma 6 (Fig.II.27); deve essere inoltre  apposto il segnale di preavviso di cui all’art. 127, comma 1, lett. a), nella  configurazione relativa al tipo di strada (Fig. II.238).



Sui rami di accesso alla rotatoria le isole di traffico vanno  adeguatamente segnalate secondo il disposto dell’art. 177; giova tuttavia  osservare che, a rigore, la presenza della linea continua ai sensi del comma  1 e, in genere, la segnaletica orizzontale impiegata, esclude a priori ogni  altra manovra diversa dal passaggio a destra dell’ostacolo.
Sui rami d’uscita, invece, va tracciata la relativa segnaletica  orizzontale di corsia, di margine ed eventualmente di guida, ai sensi degliartt. 140, 141 e 143, e sulle relative cuspidi va apposta unicamente la  segnaletica di direzione di cui all’art. 128 (Fig. II.248 o II.249, secondo il  caso).

Le cuspidi sui rami in uscita, infatti, non possono essere considerate  quali ostacoli entro la carreggiata secondo il disposto di cui all’art. 175  comma 3, e dunque non va apposto su di esse il segnale di “passaggi  consentiti” cui all’art. 122, comma 4 (Fig. II.83).
I segnali di “direzioni consentite” di cui all’art. 122, comma 3, (Figg.  II.81/a e II.81/b) non risultano adeguati, per significato letterale, alla  situazione.
Per gli stessi motivi sull’isola centrale non è necessario apporre i  segnali di “direzione obbligatoria” di cui all’art. 122 comma 2 (Fig. II.80/c)  o “passaggio obbligatorio” di cui all’art. 122, comma 4 (Fig. II.82/b).
II Direttiva 27.04.2006
Corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.