lunedì 2 aprile 2018

Segnalamento delle rotatorie


In via del tutto generale, la questione del segnalamento delle  rotatorie non può limitarsi alla mera individuazione della corretta segnaletica verticale di prescrizione, bensì deve necessariamente estendersi  anche a quella di pericolo, di preavviso e di indicazione, e alla regolamentare segnaletica orizzontale, che vanno opportunamente e  vicendevolmente integrate tra loro al fine di fornire agli utenti della strada  un coerente complesso di informazioni.
In tale ottica, pertanto, la rotatoria va adeguatamente segnalata con il  segnale “rotatoria” di cui all’art. 122, comma 6, del Regolamento (Fig.II.84), preceduto, su strade extraurbane, dal segnale “circolazione  rotatoria” di cui all’art. 96, comma 6 (Fig.II.27); deve essere inoltre  apposto il segnale di preavviso di cui all’art. 127, comma 1, lett. a), nella  configurazione relativa al tipo di strada (Fig. II.238).



Sui rami di accesso alla rotatoria le isole di traffico vanno  adeguatamente segnalate secondo il disposto dell’art. 177; giova tuttavia  osservare che, a rigore, la presenza della linea continua ai sensi del comma  1 e, in genere, la segnaletica orizzontale impiegata, esclude a priori ogni  altra manovra diversa dal passaggio a destra dell’ostacolo.
Sui rami d’uscita, invece, va tracciata la relativa segnaletica  orizzontale di corsia, di margine ed eventualmente di guida, ai sensi degliartt. 140, 141 e 143, e sulle relative cuspidi va apposta unicamente la  segnaletica di direzione di cui all’art. 128 (Fig. II.248 o II.249, secondo il  caso).

Le cuspidi sui rami in uscita, infatti, non possono essere considerate  quali ostacoli entro la carreggiata secondo il disposto di cui all’art. 175  comma 3, e dunque non va apposto su di esse il segnale di “passaggi  consentiti” cui all’art. 122, comma 4 (Fig. II.83).
I segnali di “direzioni consentite” di cui all’art. 122, comma 3, (Figg.  II.81/a e II.81/b) non risultano adeguati, per significato letterale, alla  situazione.
Per gli stessi motivi sull’isola centrale non è necessario apporre i  segnali di “direzione obbligatoria” di cui all’art. 122 comma 2 (Fig. II.80/c)  o “passaggio obbligatorio” di cui all’art. 122, comma 4 (Fig. II.82/b).
II Direttiva 27.04.2006
Corretta e uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.

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