domenica 26 maggio 2019

Strada scolastica o zona scolastica?


Tra le modifiche al codice della strada presenti nel testo base approvato dalla commissione trasporti in data 14 maggio, spicca la nuova definizione di "strada scolastica", cioè una strada situata in prossimità di edifici adibiti ad uso scolastico. 

Il testo, dopo il 3 giugno, a seguito di eventuali emendamenti, passerà all'esame dell'Aula e, successivamente, al Senato per essere definitivamente approvato. 

Ecco di seguito le modifiche proposte dal testo base:

1) Articolo 1 comma 1 lettera a) del testo base.

All'articolo 2 (Definizione e classificazione delle strade), dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. È denominata «strada scolastica» la strada in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico e avente la funzione di consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse all'accesso agli edifici stessi »;

2) Articolo 1 comma 1 lettera d) del testo base.

All'articolo 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità), dopo il comma 10, è inserito il seguente: 

«10-bis. Nelle strade scolastiche di cui all'articolo 2, comma 4-bis, i comuni, tenendo conto della necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di accessibilità, provvedono a stabilire limitazioni alla circolazione stradale almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni. Ai fini del presente comma, i comuni provvedono, con ordinanza del sindaco, ad adottare almeno una delle seguenti misure: 

a) fissare un limite massimo di velocità pari a 30 km/h o inferiore, indicato con apposita segnaletica di cui agli articoli 39 e 40, nonché da dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis; 

b) delimitare zone a traffico limitato prevedendo limitazioni più restrittive di eventuali zone a traffico limitato già esistenti; 

c) delimitare aree pedonali.»

------------------------------------------------------

Dalla lettura della testo, emerge un errore che riguarda l'errata collocazione nell'articolo 10 del Codice della Strada, della modifica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del testo base,  in quanto tale articolo tratta di trasporti eccezionali che nulla hanno a che fare con la regolamentazione della circolazione nelle strade.

La collocazione corretta potrebbe essere, a mio avviso all'interno dell'articolo 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

------------------------------------------------------

A parer mio, le modifiche riguardanti l'inserimento della cosiddetta "strada scolastica" potrebbero interessare l'articolo 3 (Definizioni stradali e di traffico) anche in sostituzione della proposta di inserimento nell'articolo 2 del comma 4-bis e potrebbero trovare collocazione dopo il comma 58 (zona residenziale) con il quale presenta molte similitudini. 

«59. Zona scolastica: zona urbana, all'interno della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dell'utenza connessa agli edifici stessi, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.»

A tal proposito anche l'articolo 135 del Reg. 495/1992 potrebbe essere così modificato: 

"Dopo il comma 12, è inserito il seguente:

"12-bis. Il segnale ZONA SCOLASTICA (FIG. II 318/b) indica l'inizio di una strada o zona all'interno della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, nella quale vivono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona scolastica. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA SCOLASTICA (FIG. II 319/b). Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note on pannello integrativo di formato quadrato (tab. II 9)."

  

Domenico Spanò

venerdì 24 maggio 2019

La mattanza non ha fine....


La mattanza non ha fine…mi chiedo come si possano sentire i tonni nel momento stesso che la rete si fa sempre più stretta ed il cruento rito della pesca ha inizio …se è la stessa sensazione che si prova quando ci si vede arrivare contro un autocarro da 400 quintali a 100 km/h e non ha la ben che minima intenzione di frenare o cambiare direzione, è il peggiore dei momenti che uno possa vivere.

Sembra paradossale ma oggi, per i nostri colleghi che lavorano in strada, la sensazione del tonno nella “camera della morte” la conoscono bene. Ogni giorno, ogni giorno si registrano incidenti sul lavoro: incidenti di ogni sorta ma quelli che avvengono in un cantiere stradale, spesso, vengono derubricati come incidenti stradali e pertanto non possono essere annoverati nei dati di incidentalità sul luogo di lavoro e quindi non degni di nota.

Assurdo pensare che in uno stato moderno, dove la tecnologia la fa da padrone, non ci sia la possibilità d’intervenire per poter aiutare le maestranze in un cantiere stradale per compiere il proprio dovere. Prescrizioni insensate di ogni genere, anche anacronistiche, soprattutto anacronistiche! basti pensare che il nuovo codice della strada è del 1992, ed il decreto che disciplina la posa dei cantieri è del 2002 (si 2002 l’anno prossimo raggiunge la maggior età) e da allora non s’è fatto più nulla. Forse non tutti sanno che quando si posa un cantiere autostradale, ovvero quando si danno le indicazioni all’utenza di cosa avverrà a breve sul suo percorso, il mio collega deve “attraversare di corsa” la carreggiata di 15 metri con un cartello da 25 kg in spalla e saltare all’interno dello spartitraffico per posarlo. Questo a traffico aperto, e non solo una volta ma almeno una dozzina. Attenzione, questo per posarlo ma poi bisogna anche smobilitarlo… ed olè via di corsa. Si di corsa perché le macchine corrono non a 50 km/h ma a 130 km/h. Non sto descrivendo la scena di un film americano in bianco e nero degli anni 50 dove il comico fa una parodia sull’attraversamento di una strada trafficata a New York; sto descrivendo quello che succede oggi anno 2019 in Italia sulle nostre strade ed autostrade: non è una commedia è un dramma. Non parliamo poi della “tolleranza” nei confronti dell’incosciente, anzi delinquente, che non rispetta i limiti di velocità con il proprio camion in presenza di un cantiere, che abbatte tutta la segnaletica di presegnalamento, che non si accorge dei ragazzi impegnati a fare il loro dovere, che distrugge il loro mezzo, che non frena ma si ferma in piazzola a staccare il rimorchio, e scappa con la motrice.

Si questo lo si derubrica come incidente stradale…non come tentato omicidio.

L’enfasi nel raccontare e subire queste cose fa perdere la lucidità e la coerenza, ma cosa c’è di coerente in una pesca al tonno con arpioni e reti… la stessa incoerenza che permette di fare tutto questo.

Oggi deve essere riorganizzato un nuovo modo di pensare un cantiere di tipo stradale, sfruttare tutta la tecnologia che permetta di elevare la sicurezza degli operatori in strada. Prevedere nuovi schemi segnaletici più coerenti con lo stato di fatto delle infrastrutture, del volume di traffico e dell’elevazione della velocità media dello stesso. Coerenza non vuol dire abbassare i limiti, tutt’altro: vuol dire intervenire in modo sensato con abbattimenti di velocità solo e quando necessario, pensare a tipologie di cantieri strutturati in maniera organica; per maniera organica s’intende adottare pochi schemi, semplici, che condizionino l’utenza ad adottare SEMPRE lo stesso comportamento, indipendentemente da quale corsia venga chiusa. Pensare, al pari delle gare automobilistiche, di istituire e normare l’utilizzo di safety car in grado di rallentare il traffico in particolari condizioni – vedi l’attraversamento in sicurezza della carreggiata dell’operatore con il segnale in spalla – tutte soluzioni fattibili che devono essere attuate quanto prima…prima che vengano issate le reti ed il mare si tinga di rosso rubino per l’ennesima volta

Paolo Filippi e Marino Mazzoli

lunedì 20 maggio 2019

Proventi delle sanzioni amministrative - Art. 208 CdS


In data 14 maggio, la commissione trasporti della camera dei deputati ha approvato il testo di legge base con le modifiche al codice della strada.

Fino al 3 giugno sarà possibile presentare eventuali emendamenti, dopodiché il testo passerà all'esame dell'Aula e, successivamente, al Senato.

Tra le tante modifiche positive introdotte ne emerge una che, a parer nostro, risulta fin troppo negativa e penalizzante che riguarda l'art. 208 (proventi delle sanzioni amministrative).
Sompare infatti l'obbligo di utilizzare parte dei proventi delle sanzioni amministrative spettanti alle regioni, province e comuni per fini legati alla Sicurezza Stradale e più precisamente, al comma 4 lettera a) e b) dell'Articolo 208 del CdS sono soppresse le parole «in misura non inferiore a un quarto della quota».

A seguito delle modifiche (se approvate), il futuro comma 4 si presenterà così:

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo (regioni, province e comuni) del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Considerato che in passato dei circa 8000 enti solo una piccolissima parte ha ottemperato agli obblighi di legge, con l'assenza di vincoli o imposizioni precise l'attenzione nei confronti della sicurezza stradale subirà sicuramente una netta flessione.

Desiderando saggiare il parere dei lettori, abbiamo pensato di proporre un sondaggio sul seguente quesito: