
La colorazione del fondo stradale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali o ciclabili, realizzata con prodotti vernicianti rientra a tutti gli effetti nel campo della segnaletica stradale orizzontale e di conseguenza tale pratica è vietata.
Risulterebbe infatti in contrasto con l’art. 137 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, che elenca i colori che si possono impiegare per il segnalamento orizzontale e ne specifica l’impiego.
Inoltre, come specificato dal parere MIT prot. n. 4294 del 3.02.2004, "tale segnaletica orizzontale richiede cure e manutenzione per garantirne nel tempo un'adeguata aderenza in caso di frenata oltreché il permanere della visibilità; viceversa la responsabilità di eventuali inconvenienti o danneggiamenti di veicoli o pedoni che abbiano a verificarsi per effetto di tali opere potrà ricadere sull'ente che ne ha autorizzato la posa."
Nulla vieta invece la colorazione del fondo stradale per evidenziare particolari tratti di strada od evidenziare una specifica destinazione della stessa (ad es. intersezioni, aree pedonali, piste ciclabili, ecc…), a condizioni che questa venga realizzata in pasta nel conglomerato ed è dimostrato che gli eventuali additivi non ne alterano le caratteristiche fisiche e meccaniche, ovvero si ottengano prestazioni comunque paragonabili e durature nel tempo anche in relazione al colore.

La direttiva n. 777 del 27.04.2006 dell'allora Ministero dei trasporti "corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione", al punto 5 si esprime così:
"Si è avuto modo di osservare negli ultimi anni il proliferare di alcune
iniziative, pur ispirate dal desiderio di conseguire migliori condizioni di
sicurezza stradale, che non incontrano il consenso di questo Ministero
perché a volte risultano invece peggiorative, altre volte non adeguate allo
scopo che si vogliono prefiggere, o addirittura in violazione di norme.
Si allude alla realizzazione di particolari colorazioni del fondo
stradale (rosso, azzurro o verde) in corrispondenza degli attraversamenti
pedonali ed ai rialzi della piattaforma stradale in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o ciclabili o di intersezioni.
In merito alla prima questione occorre premettere che non vi sono
allo stato norme che impongono una particolare colorazione del manto
stradale, per quanto in Italia la quasi totalità delle strade destinate al
transito di veicoli a motore hanno pavimentazione in conglomerato bituminoso, come noto di colore particolarmente scuro, tendente al nero, e
con caratteristiche superficiali tali da garantire la migliore aderenza delle
ruote dei veicoli.
Riguardando la questione sotto l’aspetto squisitamente strutturale,
nulla vieta la realizzazione di un manto stradale di colore diverso per
evidenziare particolari tratti di strada od evidenziare una specifica
destinazione della stessa o di corsie riservate (ad es. intersezioni, aree
pedonali, piste ciclabili, ecc…), se la colorazione è eseguita in pasta nel
conglomerato, ed è dimostrato che gli eventuali additivi non ne alterano le
caratteristiche fisiche e meccaniche, ovvero si ottengano prestazioni
comunque paragonabili e durature nel tempo anche in relazione al colore.
Diverso è l’approccio se la colorazione del fondo stradale è
localizzata in corrispondenza dell’attraversamento pedonale e realizzata
utilizzando vernici. In tal caso si rientra a tutti gli effetti nel campo della
segnaletica stradale orizzontale e di conseguenza tale pratica è vietata.
Risulterebbe infatti in contrasto con quanto previsto all’art. 137
comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, che
elenca i colori che si possono impiegare per il segnalamento orizzontale e
ne specifica l’impiego.
Le colorazioni di cui trattasi non sono previste e neppure a livello
internazionale si ritrovano indicazioni diverse.
Anche la più recente norma
europea EN 1436, relativa alle prestazioni su strada della segnaletica
orizzontale, non fa cenno a colori diversi dal bianco e dal giallo.
Al di la della considerazione appena svolta, che di per se è già
sufficiente a chiarire il motivo del diniego alla diffusione di tale pratica,
altre motivazioni di natura tecnica si possono formulare per dissuadere dal
perseverare chi ha già attuato provvedimenti similari:
- non è disponibile una documentazione che dimostri la efficienza di
queste iniziative, né in termini di migliorata sicurezza, né in termini di permanenza nel tempo di adeguate caratteristiche di aderenza del
fondo stradale e del colore. Alcune sperimentazioni a suo tempo
autorizzate da questo ufficio hanno dato esito negativo e sono anche
pervenute segnalazioni che confermano i timori già espressi circa le
prestazioni di tali soluzioni, specie nei confronti dei veicoli a due
ruote;
- l’illusione che l’attraversamento pedonale così realizzato risulti
meglio visibile è presto smentita dal tempo e dalla immediata
constatazione che utilizzando un qualsiasi colore di fondo diverso
dal grigio scuro o dal nero del conglomerato bituminoso si riduce il
rapporto di contrasto tra i colori e si riduce quindi anche la visibilità
dell’attraversamento. Cosa che peggiora ulteriormente in condizioni
di scarsa visibilità, notturne o sotto bagnato;
- gli attraversamenti pedonali non regolati da semaforo sono inoltre
individuabili ed indicati con i prescritti segnali verticali (art. 135,
comma 3, del Regolamento e fig. II.303) per cui non si ravvisa la
necessità di ulteriori accorgimenti.
Se proprio si vuole ottenere una migliore evidenza della zebratura
meglio il ricorso a materiali di più elevate prestazioni (vedasi in proposito
le norme UNI-EN 1423, 1424, 1436, 1824, 1790, 12802), che richiedono
anche una minore manutenzione, piuttosto che modificare il colore del
fondo che certamente comporta oneri manutentivi superiori oltre ai rischi
già paventati, e può comportare responsabilità per eventuali inconvenienti
o danneggiamenti a veicoli o pedoni, che abbiano a verificarsi per effetto
di tali iniziative, a carico dell’ente proprietario della strada che le ha
autorizzate.
Non è inutile ancora una volta rammentare che gli utenti della strada
devono riconoscere e rispettare la segnaletica formalmente prevista dal Codice della strada, che deve essere uniforme su tutto il territorio
nazionale."