sabato 1 giugno 2019

Attraversamenti pedonali rialzati


Negli ultimi anni si è vista sulle nostre strade la presenza sempre più massiccia di attraversamenti pedonali rialzati o rialzamenti della piattaforma stradale in corrispondenza delle intersezioni. 

Tali realizzazioni essendo di non lontana introduzione non trovano alcun riscontro attuativo nell'attuale codice della strada.

Dal punto di vista strutturale e geometrico sono stati trattati dal Decreto Ministeriale n.777 del 27 aprile 2006  "Seconda direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"  mentre per quanto riguarda il segnalamento, non essendo assimilabili ai dossi di rallentamento della velocità ai sensi dell’art. 179 del Regolamento di esecuzione e di attuazione perché la loro geometria è in genere diversa da quanto previsto nella norma richiamata, non è prevista alcuna segnaletica sia orizzontale che verticale che evidenzi o avverta l'utente della presenza sul tracciato stradale.

Considerato il proliferare di queste installazioni, considerato che le varie amministrazioni adottano in modo del tutto autonomo sistemi di segnalamento disomogenei tra di loro, per garantire una maggiore sicurezza degli utenti della strada (spesso in condizioni di scarsa visibilità o situazioni meteorologiche avverse il loro tardivo avvistamento è causa di brusche frenate e conseguenti situazioni di pericolo per la circolazione), sarebbe opportuna e necessaria una regolamentazione sia in termini geometrici che di segnalamento e presegnalamento. 

Le modifiche al codice della strada presenti nel testo base approvato dalla commissione trasporti in data 14 maggio (ricordo che il testo, dopo il 3 giugno, a seguito di eventuali emendamenti, passerà all'esame dell'Aula e, successivamente, al Senato per essere definitivamente approvato.), introdurranno, se approvate, tali sistemi di rallentamento come sistemi di moderazione del traffico.

Per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali rialzati, le modifiche saranno introdotte dall'art. 1 comma 1 lettera b del testo base che modifica l'articolo 3 comma 1 punto 3 del codice della strada:

Art. 3 comma 1 punto 3
Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, eventualmente anche rialzata al piano del marciapiede ove presente, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
(in rosso il testo inserito)

Per quanto riguarda invece i rialzamenti della pavimentazione, le modifiche saranno introdotte dall'art. 1 comma 1 lettera h del testo base che modifica l'articolo 42 del codice della strada inserendo dopo il comma 2, il comma 2-bis:

Art. 42 comma 2-bis
Su tutte le strade per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione; disassamento dell’asse stradale; chicane; restringimenti della carreggiata.

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Risulta evidente come nei due articoli modificati non emerge l'obbligatorietà di un corretto segnalamento dei sistemi di rallentamento che tendono a variare il profilo plano-altimetrico della sede stradale, attraverso l'utilizzo della opportuna segnaletica orizzontale e verticale.

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A mio avviso, e allo scopo di rendere inequivocabile il testo, i due articoli potrebbero essere riformulati così:

Art. 3 comma 1 punto 3
Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzataeventualmente anche rialzata al piano del marciapiede ove presente, opportunamente segnalata e organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
(in rosso il testo inserito - barrato il testo eliminato)

Art. 42 comma 2-bis
Su tutte le strade per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da elementi di moderazione del traffico, tra cui: bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalazione orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione; innalzamento della pavimentazione opportunamente segnalato; disassamento dell’asse stradale; chicane; restringimenti della carreggiata.
(in rosso il testo inserito)



Conseguentemente all'approvazione, il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, dovrebbe poi stabilire caratteristiche costruttive e modalità di segnalamento obbligatorie.

Domenico Spanò

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